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E’ confermato: illegittima l’ipoteca se non preceduta da efficace intimazione

L'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'intimazione è inefficace

La CTP di Milano, con la sentenza n. 3572 del 11 ottobre 2017, ha confermato l’illegittimità dell’ipoteca se non preceduta da efficace intimazione di pagamento.

L’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca su immobile del contribuente se non ha, come presupposto, un efficace titolo. Tale efficacia del titolo deriva dalla compiuta notifica di un’intimazione di pagamento e nell’iscrizione di tale misura cautelare entro il termine di efficacia. Con la notifica dell’intimazione di pagamento l’efficacia del titolo (ruolo) è di 6 mesi. Se l’ipoteca è iscritta dopo è illegittima perché è inefficace l’intimazione (quindi il titolo: ruolo).

La CTP milanese, nel merito, ha affermato: ”la richiesta di cancellazione delle ipoteche non appare manifestamente infondata, in considerazione della sospensione dell’esecuzione delle intimazioni di pagamento (…)

Tale statuire si inserisce in un filone giurisprudenziale ben preciso chiarito dalla CTR della Lombardia ed anche da pronunce della Suprema Corte (clicca qui per vedere la relativa news).

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