Cancellazione Società

Società cancellata, non può ricevere la notifica di una cartella

In caso di cancellazione della Società, la notifica va direttamente eseguita ai soci

La CTR Lombardia-Milano, con la sentenza n. 3321 del 21 luglio 2017, ha confermato il principio che si sta formando presso la Suprema Corte. Precisamente, se una Società viene cancellata, con comunicazione alla Camera di Commercio, non può essere destinataria di atti di natura tributaria. La società risulta un soggetto estinto e, quindi, non può ricevere cartelle di pagamento in persona del legale rappresentante.

Per la CTR in commento la cartella di pagamento doveva essere notificata direttamente ai soci che subentrano nelle posizioni debitorie della società in qualità di eredi sui generis (Cass. SS. UU. n. 6070-6071-6072/2013). Li liquidatore, invece, può essere destinatario solo di specifica pretesa risarcitoria per la sua gestione aziendale ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973.

Nei fatti, il Liquidatore impugnava una cartella di pagamento (conosciuta indirettamente tramite un diniego di rimborso IRAP) notificata alla sede legale della società, oramai già estinta. Tra le varie doglianze, il Liquidatore eccepiva l’illegittimità della notifica perché diretta a società estinta.

La CTP rigettava il ricorso perché, nel merito, riteneva che i debiti societari non si estinguono con la cancellazione della società, ma sono ereditati, sui generis, dai soci. Quest’ultimi rientravano anche nelle posizioni processuali passive in capo alla società estinta.

Proponeva appello il Liquidatore, in proprio e come legale rappresentante della società cancellata, ribadendo e argomentando ulteriormente i motivi di doglianza del primo grado.

La CTR accoglieva l’appello ed annullava la cartella. I giudici regionali, rimarcando l’orientamento della Cassazione (anche se non pacifico per contrasto tra la sezione V e la Sezione VI, clicca qui), statuivano che:

  • L’art. 2495 c.c. precisa che, passato l’anno dalla cancellazione della società, gli atti NON POSSONO essere notificati alla Società in persona del Legale rappresentante, anche se socio;
  • Dopo l’anno dell’art. 2495 c.c. gli atti DEVONO essere notificati in persona e direttamente ai soci della società;
  • Solo in tal caso si realizzerebbe l’effetto di successione sui generis elaborata dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 6070-6071-6072/2013);
  • In riferimento al Liquidatore può essere notificato solo un atto di responsabilità civile per la gestione della liquidazione della società ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973.

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