DelegaFirma elettronica

Sulla contestazione della firma elettronica degli avvisi di accertamento

Firma elettronica contestata, deve essere prodotto l’originale dell’avviso di accertamento

La CTR Lombardia, con la Sentenza n. 2521 del 07 giugno 2017, ha chiarito la contestazione della firma elettronica degli avvisi di accertamento.

Nei fatti la società contribuente impugnava un avviso di accertamento e la CTP accoglieva il ricorso. La CTR lombarda, poi, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformava la sentenza della CTP. La società ricorrente ricorreva in Cassazione e la Suprema corte cassava la sentenza d’appello e rinviava la causa alla CTR lombarda, in composizione diversa.

Nell’atto di riassunzione la società ricorrente riformulava i motivi iniziali di impugnazione, tra i quali:

  • Violazione della sottoscrizione delle delega concessa per la firma dell’avviso impugnato;
  • Inesistenza dell’atto per assoluta non formazione dello stesso per carenza di sottoscrizione elettronica.

La CTR accoglieva l’atto di riassunzione della società contribuente ed annullava l’avviso di accertamento.

La Corte Lombarda, con tale sentenza, ha però sunteggiato, in modo molto elegante, la questione e le problematiche relative alle firme autografe e digitali di atti dell’agenzia delle Entrate, in particolare degli avvisi di accertamento:

Sulla sottoscrizione autografa dell’atto non automatizzato, la delega

La CTR, innanzitutto, precisa che l’atto non automatizzato è diverso da quello emesso con modalità digitale (si veda infra). Poi la dichiarazione “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93” che sostituisce la sottoscrizione autografa “a mano”, non vale per le deleghe di conferimento di potere per la sottoscrizione.

Tale possibilità di sostituzione della sottoscrizione autografa, fina dal 1 luglio 2009, è vincolata solo per: atti di liquidazione e atti di accertamento e riscossione. Non è prevista dalla legge anche per la sottoscrizione di deleghe per conferimenti di incarico. Qui la delega che autorizzava a firmare l’avviso di accertamento impugnato era illegittima e quindi inesistente.

Sulla contestazione dell’inesistenza dell’atto informatico per inesistenza di firma elettronica

Orbene, la CTR, per tale impugnazione, ben illustra le caratteristiche del originale informatico, della copia analogica dello stesso e della sottoscrizione elettronica (art. 3bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater D.Lgs. 235/2010, Codice Amministrazione Digitale). Questi sono i punti:

  1. L’ufficio forma l’ORIGINALE dell’avviso di accertamento informatico e lo conserva nei propri archivi informatici;
  2. L’ufficio invia, poi, al contribuente copia ANALOGICA (cartacea) e la firma autografa sarà sostituita dalla dicitura: “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93” (come sopra);
  3. Tale copia ANALOGICA avrà indicato chiaramente l’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria che ha formato l’atto e che lo stesso è conservato, in ORIGINALE, nei gli archivi informatici;
  4. In tal modo la copia ANALOGICA sarà “conforme” alla STAMPATA dell’ORIGINALE avviso di accertamento informatico sottoscritto in modo autografo (“a mano”). In altri termini, ex lege, è come se la copia consegnata al contribuente fosse stata, in quell’istante, estratta dall’originale e firmata dal dirigente;
  5. Per tale motivo la legge esclude la possibilità di poter avere altra copia ANALOGICA dell’ORGINALE informatico;
  6. Di conseguenza, se il contribuente, negli atti di causa, eccepisce l’INESISTENZA dell’atto per inesistenza della sottoscrizione, il Giudice deve verificare la sottoscrizione dell’atto, ma dell’ORIGINALE dell’avviso di accertamento informatico. L’Agenzia, quindi, deve produrre tale l’ORIGINALE informatico.

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