Avvisi di accertamento e di addebitoPrecedente Contraddittorio

CTR: Controlli a tavolino obbligatorio il contraddittorio

E' necessario il preventivo contraddittorio per gli accertamenti a tavolino

La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 4504 del 8 novembre 2017, ha confermato che vi sia un contraddittorio preventivo.

In altri termini, i Giudici lombardi (nel confermare un recente orientamento di merito) hanno statuito che nella pretesa tributaria vi è obbligo di “formazione procedimentale di una “decisione partecipata”. Tale partecipazione la si concretizza solo con la “promozione del contraddittorio”, anche per i controlli, cosiddetti, a “tavolino”. La CTR, quindi, ha confermato il principio espresso dalla Cass. SS. UU. n. 19667/2014 (ci sono però altre sentenze della Suprema Corte di senso contrario). Tale Sentenza che ha chiarito che il contraddittorio tra contribuente e amministrazione prima dell’emanazione di un atto di accertamento o di esecuzione è necessario. Solo in tal modi si può realizzare quella “leale collaborazione” tra le parti richiesta dalla legge.

Nei fatti una società impugnava un avviso di accertamento e, tra i vari motivi, sollevava l’assenza di un contraddittorio preventivo all’emanazione di tale avviso.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, nel confermare la sentenza, affermava; “Conseguentemente l’avviso di accertamento n. T9B03TC02613/2014 avente ad oggetto la determinazione del reddito attraverso il sistema dell’ “accertamento a tavolino” e della maggiore imposta dovuta non essendo stato preceduto dal alcun invito al contribuente a fornire chiarimenti è nullo, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”. L’accoglimento della preliminare eccezione di nullità è assorbente di tutti gli altri motivi proposti dalle parti con l’appello con principale e con l’appello incidentale”.

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