Cancellazione Società

Società cancellata l’atto va formato e notificato ai soci

Necessari fare un distinguo tra società cancellata prima o dopo il 13 dicembre 2014

La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 3321 del 21/07/2017, (già illustrata anche in una precedente news) ha chiarito una delle questioni più problematiche in caso di cancellazione della società.

Utile è, però, una precisazione. Dobbiamo distinguere la cancellazione della società prima il 13 dicembre 2014 e dopo il 13 dicembre 2014.

Al 13 dicembre 2014 è entrata in vigore la novella normativa dell’art. 28 del D.Lgs. 175/2014.

Tale articolo ha modificato anche il disposto dell’art. 36 D.p.r. n. 602/1973 (“responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci”).

L’art. 28 stabilisce che ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. hanno effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Quindi per le Società cancellate dopo il 13 dicembre 2014 vi è una deroga al regime ordinario del codice civile per l’estinzione delle società ed i debiti fiscali, tramite una fictio iuris, continuano a sopravvivere per la durata di 5 anni. Si ripete, la novella è applicabile al solo ambito fiscale.

Anche se l’art. 2495 c.c. è relativo solo alle società di capitali, l’ambito applicativo di tale fictio iuris dell’art. 28 copre anche le società di persone (si veda Circ. n. 6/E AE del 19 febbraio 2015).

Orbene, la sentenza in commento è relativa a società cancellata prima del 13 dicembre 2014 (cancellata con comunicazione alla Camera di Commercio il 30/11/2012).

Tuttavia, tale CTR è importante perché riprende il principio espresso da recenti sentenze della cassazione (in particolare della Sezione V e della Sezione VI della Suprema Corte).

Tale principio, rifacendosi alle precedenti sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (N. 6070-6071-6072 del 12 marzo 2013) che ha introdotto il concetto di eredità, sui generis, dei soci verso i debiti della società cancellata, ha statuito l’illegittimità della notifica di un atto formato e confezionato per una società oramai cessata.

L’atto, (avviso o cartella) se diretto ad una società già cancellata (estinta) non deve essere solo notificato ai soci o al ex legale rappresentante in qualità di socio, ma deve anche essere formato ed indirizzato, appunto, ai successori sui generis: i soci o l’ex liquidatore in qualità di socio.

Inoltre, la CTR, conferma, che tale responsabilità dei soci è limitata a quanto percepito dal bilancio di liquidazione.

Articoli Correlati

Back to top button