Notifica

Cassazione: l’atto è notificato se arriva a destinazione e la prova è solo nell’avviso di ricevimento

Solo l'avviso di ricevimento della raccomandata si può provare il perfezionamento della notifica

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 23470 del 6 ottobre 2017, statuisce due importanti principi in riferimento alla notifica diretta (tramite plico raccomandato) eseguita dall’Agente della riscossione. In altri termine qualora l’Esattore invii cartelle o intimazione ex art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973, usando il servizio di Poste Italiane.

Orbene, in tale pronuncia la Suprema Corte afferma due principi:

  1. La notifica è un atto recettizio che inizia con l’invio della raccomandata, ma necessariamente deve concludersi con la consegna al destinatario. Con l’invio della raccomandata l’Esattore blocca la decadenza relativa alla notifica degli atti di riscossione (art. 25 D.p.r. n. 602/1973), ma perché vi sia effettiva perfetta notifica l’atto deve arrivare nella sfera di competenza del destinatario. Se la decadenza è interrotta con l’invio, ma l’atto non giunge al destinatario l’Agente della riscossione non ha ottemperato al proprio obbligo di notifica entro i termini di cui all’art. 25 D.p.r. n. 602/1973;
  2. A conferma di altre precedenti pronunce (si veda news del 5 luglio 2017) la Cassazione ha stabilito che, in caso di notifica tramite Poste Italiane, l’unica prova che attesti tale compiuta notifica è solamente l’avviso di ricevimento della raccomandata.

Se in tale avviso non vi sono tutti gli elementi idonei per provare la notifica (data invio, sottoscrizione, indicazione dell’atto notificato, data ricezione, sottoscrizione dell’agente postale), non è possibile supplire al vuoto probatorio con altri documenti come: elaborati interni dell’Agente della riscossione, semplice estratto di ruolo, attestazioni dell’Ufficio Postale.

 

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