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DIRITTI CAMERALI: CANCELLAZIONE E FINE PRETESE PER I PAGAMENTI ANNUALI

Per cessare l'obbligo di pagare i diritti camerali serve la cancellazione della P.IVA

La CTP di Caltanissetta, con la sentenza n. 1122 del 30/10/2017, ha affrontato, anche con particolari legislativi, la questione relativa ai diritti camerali.

Tuttavia, ex art. 4, comma 2, D.M. n. 359/2001 “Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.

Pertanto, la sentenza qui in commento evidenza che per non essere più soggetti all’obbligo annuale del pagamento all’ all’iscrizione alla Camera di Commercio (ex art. 18, comma 1, Legge n. 580/1993) non è sufficiente la semplice cessazione dell’impresa è della partita IVA, ma si necessita:

  • Cessazione dell’attività;
  • cancellazione dell’attività con pubblicazione presso il registro della Camere di Commercio;
  • l’effetto della cancellazione inizia dopo l’anno solare successivo a quello in cui è stata pubblicata la cancellazione;
  • per considerare l’anno della cancellazione, la relativa domanda deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno.

In carenza di una delle sopra indicate condizioni non sarà possibile “svincolarsi” dall’onere di pagamento alla Camera di Commercio.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, let. a), Legge n. 580/1993, il pagamento all’iscrizione alla Camera di Commercio è annuale e, quindi, a tale diritto si applica la prescrizione breve, ex art. 2948 c.c.: cinque anni.

 

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