Avvisi di accertamento e di addebitoDisconoscimento copie prodotteFirma elettronica

CTP: inesistente l’avviso se la copia analogia non ha l’attestazione

In tema di avvisi di accertamento digitali l'ufficio deve produrre l'originale informatico o la copia analogica con attestazione di conformità

La CTP TERAMO_388_2017_ha dichiarato nullo un avviso di accertamento perché la copia dell’atto depositato in udienza dall’ufficio non era una copia informatico e neppure una copia analogica con attestazione di conformità.

Orbene, il contribuente contestava l’avviso, in particolare:

1. Inesistenza dell’atto per violazione art. 23 del. D.Lgs. N. 82/05 per assenza dell’attestazione di conformità tra copia analogica e originale;

2. Inesistenza dell’avviso per mancanza dei requisiti di forma dell’attestazione di conformità;

3. Nullità dell’atto per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione (violazione art. 42 dpr. 600/1973).

La Ctp nell’accogliere il ricorso ha statuito:”Orbene l’art. 23 al Co. 1 del codice delle amministrazioni digitale copie analogiche di documenti informatici [rappresentazione informatica di atti o documenti n.d.a. del’articolo] prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia “cartacea” ai fini della notifica dell’atto tributario “le copie su supporto analogico di documento informatico [rappresentazione NON informatica di atti o documenti n.d.a.dell’articolo] , anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. In assenza dell’attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell’art. 23, secondo cui “le copie e gli estratti su supporto analogico del document informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. (…) ” quindi se nella copia dell’atto notificato manca l’attestazione di conformità dell’atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all’atto originale informatico determinando la nullità perché mancanza dei requisiti formali previsti dalle norme considerando che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche difese (Cass. 6017/2003, Cass.21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013)” (CTP Teramo n. 388/2017).

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