Equitalia non può avere Avvocati

E’ confermato, l’Agente della riscossione non può difendersi con Avvocati

La CTP di Napoli conferma la recente giurisprudenza che esclude che il Riscossore si possa far rappresentare da Avvocati del libero Foro

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 11055 del 23 giugno 2017, conferma la recente giurisprudenza (CTP Varese n. 310/2017, si veda anche CTR Toscana n. 1783/2017) e la chiara interpretazione dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del D.Lvo. n. 156/2015).

Precisamente la frase: “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (…) nonché dell’agente della riscossione (…) sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

In altri termini, il Riscossore, nei processi tributari, non può difendersi con Avvocati del libero Foro, ma solamente con professionisti della propria struttura.

Orbene tale CTP ben precisa ed indica la differenza tra

  1. l’art. 11 D. LGS. n. 546/1992 (rappresentanza delle parti)
  2. l’art. 12 D. LGS. n. 546/1992 (difesa tecnica)

L’art. 11 è relativo, proprio, al potere-dovere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali. Qui il Riscossore non può farsi rappresentare in giudizio da Avvocati del foro libero.

L’art. 12, invece, riguarda tutt’altro istituto. Quest’articolo concerne il potere-dovere di difendere la parte (consigliare le tattiche difensive). Quindi il Riscossore può solamente farsi difendere (non rappresentare) in giudizio.

Inoltre, la sentenza precisa che la violazione dell’art. 11 non è sanabile ex art. 156 c.p.c. per mancato raggiungimento dello scopo (che sana). Tale nullità di costituzione è invece sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c.. Pertanto, con una nuova e regolare costituzione.

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