INPS-PensioneRottamazione Bis

Ok Durc con INVIO rottamazione BIS

Con il semplice invio del Modello di Definizione Agevolata della Rottamazione Bis è possibile richiedere il DURC

Come con precedente Circolare n. 80 del 02/05/2017 la Direzione Centrale dell’INPS ha precisato che vi è la possibilità di poter ottenere il Durc per il semplice invio di regolare istanza di Rottamazione Bis (anche se tale precisazione era stata emessa dopo che erano scaduti i termini per la presentazione della prima Rottamazione).

L’istituto previdenziale, preso atto delle novelle introdotte dall’art. 1 D.L. n. 148/2017 (convertito con Legge n. 172/2017) si è posta l’interrogativo se è possibile concedere il DURC al contribuente che ne fa richiesta, ma ha esposizioni a ruolo, per il semplice invio dell’istanza della nuova Definizione Agevolata.

Pertanto, ha emanato il Messaggio n. 142 del 10 gennaio 2018

L’INPS, in tale Messaggio, riporta la nota del 09.01.2019 prot. 0000090, dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che conferma tale possibilità: CON IL SEMPLICE INVIO DI REGOLARE MODULO DELLA ROTTAMAZIONE BIS, L’INPS DEVE RILASCIARE IL DURC.

Precisamente: “Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 148/2017, descritto in premessa, si è posta la necessità di valutare se il rinvio letterale all’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, operato dall’articolo 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate dal citato articolo 1, comma 4, lett. a) e b).   (…)

Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.

Tuttavia, come è ragionevole, il Messaggio n. 142/2018, precisa che : “In tale ambito è stato, inoltre, stabilito che al mancato perfezionamento della
definizione agevolata -in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute
– consegue l’annullamento (art. 54, comma 2) di tutti i Documenti rilasciati in virtù del citato comma 1 a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017”.

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