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Cassazione: cartella anche se definitiva è annullabile per fatti sopravvenuti

Anche l'annullamento ex LEgge di Stabilità 2013 è un fatto sopravvenuto

La Cassazione con l’ordinanza n. 24638 del 19 ottobre 2017 ha espresso un importante principio: una cartella non impugnata e quindi definitiva è annullabile per fatti sopravvenuti che la rendono illegittima.

La Suprema Corte, in riferimento alla prescrizione, quindi ammette la possibilità di annullamento della cartella anche se le relative pretese sono cristallizzate per la non impugnazione.

Di tali fatti sopravvenuti alla definitività della cartella che possono farla annullare ne abbiamo individuati almeno 2:

  • Prescrizione successiva alla definitività della cartella non impugnata. E’ la fattispecie oggetto della decisione della Cassazione. Per pretese tributarie locali (Tarsu) la prescrizione riprende a decorrere dopo la definitività della cartella ed è di 5 anni.
  • Annullamento/discarico dal ruolo ex lege per il trascorrere dei 220 giorni dall’invio della dichiarazione del contribuente: art. 1, commi 537-544 Legge n. 228/2012 -Legge di Stabilità 2013- (si veda news del 22 maggio 2017).

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