Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàNotifica

Difetto notifica non sanabile dalla costituzione se oltre il termine di decadenza dell’Ufficio

Se l'atto è impugnato oltre il termine di decadenza per l'Ufficio, non vi è sanatoria

I Giudici di Piazza Cavour, con una recente pronuncia, hanno confermato il loro principio sulla sanabilità della nullità dell’atto tributario in caso impugnazione dello stesso in giudizio (Cass. n. 30563 del 20.12.2017).

La Cassazione ha consolidato l’orientamento che impone una divisione temporale in caso di possibile sanabilità della nullità dell’atto.

Come principio base in caso di nullità dell’atto tributario, in caso di tempestiva costituzione in giudizio di tale atto, la nullità viene sanata e poco valore hanno le relative eccezioni (vecchio principio giuridico di età medioevale che ha completamente ribaltato il concetto di inesistenza dell’atto del diritto romano).

Tuttavia, tale sanabilità ha un limite. Anzi una decadenza.

La nullità, però, non è sanata con l’impugnazione in processo se quest’ultima avviene oltre il termine ultimo di decadenza, entro la quale l’Ufficio deve notificare l’atto impugnato.

Invece, se la costituzione in giudizio avviene entro tale termine di decadenza si applica il principio della sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo (in ottemperanza al principio dell’atto impositivo come provocatio ad opponendum).

Facciamo un esempio. Ex art. 43, comma 1, D.p.r. n. 600/1973 il termine e per la notifica dell’avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Se l’atto impugnato ha in sé un difetto di notifica che lo rende nullo (notifica tramite agente notificatore ex art. 140 c.p.c., ma non è stata inviata la raccomandata informativa; l’atto è un avvio di accertamento immediatamente esecutivo primario ed è stato notificato direttamente dall’Ufficio tramite plico raccomandato, vi è violazione dell’art. 29, comma 1, let. a, primo periodo D.L. n. 78/2010, eccetera), allora l’impugnazione dello stesso, oltre tale termine del “31 dicembre del quinto anno successivo”, non comporta la sanabilità di tale nullità dell’atto.

La cosa importante è che, oltre alla contestazione della nullità della notifica dell’atto, il ricorrente deve contestare, specificatamente, anche la decadenza del potere accertativo dell’Ufficio ex art. 43, comma 1, D.p.r. n. 600/1973.

La Cassazione sul punto ha precisato: “la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione. In altri termini, dall’ esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza. Si tratta di una conseguenza dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’ esercizio di poteri amministrativi” (Cass. n. 30563/2017; si veda anche Cass. SS. UU. n. 19854/2004; Cass. SS. UU. n. 19704/2015).

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