Avvisi di accertamento e di addebitoPrecedente Contraddittorio

Cassazione: l’Agenzia delle Entrate deve attivare un CONCRETO contraddittorio preventivo con il contribuente.

Per gli accertamenti ex art. 37-bis e per tutti quelli derivati da P.V.C. l'ufficio deve rispondere in modo specifico

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 2239 del 30 gennaio 2018, ha esplicitato un principio di diritto immanente nel nostro ordinamento giuridico: il contraddittorio prima dell’emissione dell’Avviso di accertamento deve essere CONCRETO.

Orbene, nei fatti l’Agenzia delle Entrare ricorreva alla Suprema Corte per far cassare la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento dell’avviso ex art. 37bis D.p.r. n. 600/1973 (disposizioni anti-elusive).

L’Agenzia delle Entrate non rispondeva alle osservazioni mosse della contribuente in fase di contraddittorio per contenzioso. Solamente nell’avviso di accertamento l’Ufficio ”liquidava” le argomentazioni della Società ricorrente affermando che “tali chiarimenti sono stati esaminati dall’Ufficio e tuttavia disattesi per non aver essi << apportato alcuna novità significativa atta a contrastare le argomentazioni nel su citato p.v.c.>>

Per la Corte, anche considerando l’art. 37.bis, comma 4, D.p.r. n. 600/1973, statuiva che i CHIARIMENTI a tali osservazioni della contribuente devono essere dati in modo SPECIFICO e la clausola di stile riportata nell’Avviso di accertamento è “sostanzialmente declinatoria dell’invece <<specifico>> onere motivazionale imposto dalla norma”.

Quindi, per la Suprema Corte il contraddittorio preventivo, in risposta ad un P.V.C., deve essere concreto: a specifiche osservazioni del contribuente, l’Ufficio deve, obbligatoriamente, dare specifici chiarimenti.

Tale principio anche se svolto per un accertamento ex art. 37bis D.p.r. n. 600/1973 è, tranquillamente, estendibile a tutti gli altri accertamenti basati su P.V.C.

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