Disconoscimento copie prodotte

Il Riscossore (ex Equitalia) non può autenticare le copie delle raccomandate

L'Agente della riscossione può autenticare le copie di atti di sua provenienza

La Suprema Corte, con la recente Ordinanza n. 1974 del 26 gennaio 2018, ha confermato il proprio consolidato orientamento sul disconoscimento della conformità delle copie, prodotte in giudizio dal Riscossore, con gli originali (si veda anche Cass. n. 5077/2017; Cass. 4801/2017; Cass. n. 34046/2016 Cass. n. 8446/2015; Cass. 1525/2004, si veda anche news del 01/03/2017). Tuttavia, tale chiaro principio non è ben e del tutto seguito dai Giudici di Merito.

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Facciamo un esempio per capire bene di cosa si tratta.

Nel caso in cui il ricorrente nell’impugnare un’intimazione di pagamento contesta anche la corretta ed effettiva notifica delle cartelle prodromiche sottostanti, il Riscossore, nel costituirsi in giudizio, produrrà le copie, semplice, delle relate o avvisi di ricevimento oppure delle ricevute di consegna ed accettazione PEC relative alla notifica di tali cartelle.

Successivamente il ricorrente contesterò, tra l’altro, anche la non conformità delle copie prodotte dal Riscossore in giudizio con gli originali di tali atti ex art. 2719 cc ed ex artt. 214 e 215 c.p.c.. Tale contestazione, però, deve individuare specifiche “anomalie” nelle copie prodotte e non può essere generica. (questa eccezione deriva dalla circostanza che, nel processo tributario, l’ ”Attore sostanziale” del giudizio – Cost. n. 109/2017- è proprio l’Agente della riscossione; il contribuente è “Convenuto sostanziale” -Cost. n. 109/2017-; in altri termini è il Riscossore che deve dare prova del suo credito tributario contestato in giudizio).

Orbene, in tale situazione il Giudice dovrà, obbligatoriamente, fare queste valutazioni e passaggi:

  • controllare se gli atti contestati, nella loro conformità con gli originali, siano necessari alla decisione del giudizio (in caso non lo siano rigetterà l’eccezione del ricorrente);
  • valutare se le contestazioni specifiche sollevate dal ricorrente rendano, quantomeno, dubbia l’attendibilità delle copie semplici prodotte dal Riscossore;
  • successivamente ordinare al Riscossore, in un determinato termine, di produrre gli originali o copie autenticate di quelle semplici prodotte in giudizio, pena la conferma della non notifica delle cartelle sottostanti all’intimazione di pagamento impugnata.

Tuttavia, come è noto, l’Agente della riscossione non produrrà gli originali. Si consideri che il Riscossore non ha tali originali: con la notifica con Agente notificatore o con la notifica diretta tramite Poste Italiane gli originali sono consegnati al destinatario inoltre per le notifiche PEC non ci sono originali ma, al massimo, duplicati informatici.

Pertanto, il Resistente produrrà copie autenticate di quelle semplici già prodotte, ma autenticate dai suoi dipendenti.

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Sulla legittima o corretta produzione di tali copie autentica del Riscossore, la Suprema Corte, con tale Ordinanza n. 1974/2018, fa un ulteriore precisazione e distinguo:

  • Essa precisa che l’Agente della riscossione può essere considerato un soggetto in caricato di pubblico servizio (e quindi paragonabile al Pubblico Ufficiale): “Per il che l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4, conferisce la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agli operatori della s.p.a. di concessione” (Cass. n. 1974/2018).
  • Distingue tra gli atti di cui il Riscossore ha gli originali e gli atti di cui il Riscossore non ha gli originali. L’Agente della riscossione potrà solamente autenticare le copie per atti di sua “realizzazione” o provenienza. Ciò perché, in tal caso, è proprio il Riscossore ad avere, in sede, gli originali da utilizzare per autenticare le relative copie.

Invece, per i documenti di cui esso non ha gli originali in sede (ruolo – è dell’Agenzia delle Entrate-, avvisi di notifica delle Poste Italiane, avvisi di deposito atti fatti dall’Agente notificatore, ricevute di consegna delle Raccomandate di Poste Italiane), non potrà assolutamente autenticare le copie: “Tuttavia ritiene questo collegio che, anche tenuto conto di tali decisioni, non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatto: a) dal pubblico ufficiale del quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale (…)” (Cass. n. 1974/2018).

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