AppelloCessione ramo d'azienda

Per la cessione ramo d’azienda non serve “passare” anche i lavoratori

Non si applica l'imposta di registro proporzionale se non ceduti i lavoratori

La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 2248 del 30 gennaio 2018, ha statuito, tra l’altro, un principio importante in tema di distinzione tra cessione di ramo d’azienda e singoli contratti di cessione.

Nei fatti. Una società di capitali aveva costituito una nuova s.r.l. conferendo alla medesima il ramo d’azienda della prima.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione, per imposta di registro (ipotecaria e catastale), verso tale società di capitali, contestando la regolarità di tale ramo d’azienda. Per l’Ufficio non vi era cessione di ramo d’azienda ma diversi contratti di cessione di singoli beni immobili. Ciò perché, con la cessione del ramo d’azienda, non venivano trasferiti anche i necessari lavoratori.

Di conseguenza veniva applicata l’imposta in misura proporzionale e non fissa.

La cassazione, però, ha precisato che il conferimento anche del personale nella NEWCO non è elemento distintivo della cessione del ramo d’azienda: “va qualificata come cessione d’azienda il trasferimento contestuale al medesimo soggetto, anche se compiuto attraverso negozi formalmente distinti, di beni idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa; per contro, sarà soggetta ad IVA, e non all’imposta proporzionale di registro, la cessione di singoli beni, inidonei da soli a garantire l’attività produttiva dell’impresa” (Cass. n. 2248/2018).

Si deve considerare l’utilità dell’azienda ceduta per il fine imprenditoriale.

Nella fattispecie oggetto della sentenza, il personale lavoratore non era elemento necessario per le modalità imprenditoriali per tale ramo d’azienda. Non servivano lavoratori.

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