Prima Casa

CTP: SI all’agevolazione prima casa, se la precedente è inidonea

Nel caso in cui la precedente casa sia inidonea per un nucleo familiare, la nuova può beneficiare delle agevolazioni prima casa

Come già indicato nella nostra new del 18/11/2017, la questione relativa all’applicazione delle agevolazioni sulla prima casa (con proprietà anche di altro immobile) è molto combattuto.

Vi sarebbe la possibilità di poter usufruire di tale agevolazione fiscale (Tariffa parte I, art. 1, nota II-bis, all. del D.p.r. n. 131/1986) nel caso in cui la precedente casa è INIDONEITA’ all’uso abitativo.

Da ultimo la Cassazione, con la pronuncia n. 27376 del 17 novembre 2017, ha confermato tale requisito dell’INIDONEITA’ all’uso abitativo del primo immobile, per poter avere l’agevolazione “prima” casa per la successiva acquistata. Tuttavia, tale requisito dell’INIDONEITA’ lo ha precisato/limitato sia dal punto oggettivo che soggettivo.

Sempre sulla base di tale principio una recente pronuncia dei Giudici Tributari ha statuito che: “il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l’acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensione e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l’inidoneità dell’alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare” (CTP La Spezia n. 24 del 29 gennaio 2018).

Tuttavia, è corretto evidenziare che il contribuente ha versato in atti del processo attestazione della ASL e dell’Ufficio Tecnico del Comune che attestavano l’inidoneità del “vecchio” immobile ad essere abitato da un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio.

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