Prescizione

Cass: anche i Tributi si prescrivono in meno di 10 anni

Tutte le sentenze recenti sulla prescrizione dei tributi in 5 anni e per singoli tributi

La Cassazione, con la ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che indica in meno di 10 anni anche la prescrizione dei tributi, se non già oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).

La Suprema Corte dichiara: “Ciò premesso, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (…) ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la solo scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziario divenuto definitivo” (Cass. n. 1997/2018)

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Tale principio si genera dalla famosa sentenza delle Cassazione Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016, la quale, in un preciso passaggio (pag. 6 e 7) ha affermato: “Va anche precisato che tale impostazione non risulta smentita dalle sentenze della Sezione Tributaria nelle quali – specialmente in tema di IVA (…) – è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione”. In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicazione al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine prescrizionale quinquennale previsto (…)  dall’art. 2948 n. 4 cod. civ..

Quindi la Cassazione dà atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), per i Tributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c.. Articolo, appunto, escluso dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. Quindi se la prescrizione decennale deriva solo dall’applicazione dell’art. 2953 c.c. (articolo, si ripete, escluso dalla Cassazione SS. UU. n. 23397/2016), è evidente che per le imposte dirette ed indirette il termine non è decennale, ma diverso: 5 anni es art. 2948 c.c. (si veda News del 18.11.2016).

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Tra i Giudici Tributari di merito:

  • CTP Savona n. 129 del 24 febbraio 2017:”deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione del credito tributario, essendo trascorsi comunque più di cinque anni dall’asserita notifica delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo oggetto del ricorso (…) pertanto è ampiamente trascorso per tutte il termine prescrizionale quinquennale.” (si veda News del 27.02.2017).
  • CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017: “la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziario divenuto definitivo”, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono – per propria natura inconvertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato”. (si veda News del 10.03.2017).
  • CTP di Avellino, con la sentenza n. 267 del 23 febbraio 2017. “non sussiste una norma generale che stabilisce il termine prescrizionale del debito tributario”. Pertanto, si applica il termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 del c.c. (quinquennale). Tale art. 2948 n. 4 del c.c. si applica per tutti i tributi, non solo per quelli degli Enti locali (si veda n. 42830/10): “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno(si veda News del 15.03.2017).
  • CTP di Napoli, 6871 del 30 marzo 2017: ”Al riguardo va richiamato il noto principio di diritto sancito sulla Suprema Corte con la sentenza SS. UU. n. 23397 del 17/11/16 secondo cui l’inutile decorso del termine per proporre opposizione avverso gli atti impositivi (…), pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce sugli atti medesimi effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.”. (si veda News del 31.03.2017).
  • CTP di Ascoli Piceno n. 101 del 24 marzo 2017. il Giudice Tributario precisa che avendo Equitalia dichiarato in atti che il termine di dieci anni per le pretese tributaria deriva solamente dall’applicazione dell’art. 2953 (“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”), ciò equivale a dire che il termine per i tributi a quinquennale (si veda News del 19.04.2017).
  • CTR di Roma con la Sentenza n. 1050 del 7 marzo 2017: “In conclusione il Collegio, ritiene che nel caso in esame, vista la notifica della cartella di pagamento essere avvenuta in data 10.02.2009, quindi, decorso il termine quinquennale, l’eventuale credito risulta prescritto è nulla la cartella di pagamento” (si veda News del 06.05.2017).
  • La CTP di Treviso, sentenza n. 340 del 19 luglio 2017. I Giudici trevigiani hanno analizzato che nella normativa tributaria non vi è una specifica norma che stabilisce in 10 anni il termine di prescrizione. Quindi, la Suprema Corte, nel voler contestare l’equivalenza tra atto non impugnato e sentenza di condanna passata in giudicato, ha voluto confermare il termine quinquennale di prescrizione (si veda News del 26.09.2017).

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In conclusione, si prescrivono per il trascorrere del termine inferiore a 10 anni:

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