Cartelle di pagamentoPrecedente Contraddittorio

Controllo automatizzato ex art. 36bis, quanto la comunicazione è necessaria

Solo per riscontri o controlli rilevanti è essenziale l'invio dell'avviso bonario

La Cassazione, con la ordinanza n. 1711 del 24 gennaio 2018, da’ una precisa distinzione della procedura di controllo formale (ex art. 36ter D.p.r. n. 600/1973) e del controllo automatizzato (ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973), in riferimento all’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto contribuente).

Tale ultimo articolo prevede che, qualora “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, l’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente per un contraddittorio preventivo. La conseguenza è la nullità della cartella (anche se ciò non è espressamente previsto da tale articolo).

E’ su tale disposizione normativa che si inquadra la legittimità, oppure la legalità, della cartella emessa ex art. 36 ter (controllo formale) ed ex art. 36bis (controllo automatizzato), nel caso di mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate).

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Sul controllo formale ex art. 36 ter D.p.r. n. 600/1973

In giurisprudenza non sembrerebbe sussistere dubbio alcuno sul necessario invio di tale preventiva comunicazione. In mancanza la cartella è illegittima (anche se recenti pronunce della Suprema Corte richiedono che il contribuente, nel ricorso introduttivo, subito indichi le attività che avrebbe potuto espletare se tale comunicazione fosse realmente stata inviata, è la cosiddetta prova di resistenza).

Il necessario preventivo invio di tale “avviso bonario” è inquadrato dalla circostanza che la procedura del controllo formale ha come oggetto elementi rilevanti della dichiarazione dei redditi depositata dal contribuente. Ecco che si inquadrerebbe la disposizione dell’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (“sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”).

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Sul controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973

Più problematica è, invece, la possibilità di annullare la cartella per mancato invio della precedete comunicazione.

Qui la sentenza n. 1711/2018 della Cassazione fa un chiaro distinguo:

  1. Se la cartella ha come oggetto meri errori materiali (ad esempio: il contribuente dichiara delle imposte da versare, ma poi non le corrisponde; la presenza di soli errori di calcolo e/o formali), l’invio dell’avvio, cosiddetto, bonario NON è necessario è la sua mancanza non fa annullare la cartella.
  2. Se la cartella ha come oggetto riscontro/rettifica dei dati inseriti nella dichiarazione, l’invio dell’avvio, cosiddetto, bonario E’ necessario, ma diverse sono le conseguenze:
  • 2.a Se il controllo automatizzato ha come oggetto correzioni o controlli della dichiarazione non rilevanti (ad esempio: omesso o tardivo versamento acconti, semplici irregolarità che vanno oltre il calcolo matematico), allora, in caso di mancato invio della comunicazione preventiva, la conseguenza sarà solamente di una irregolarità della cartella, con ricalcolo delle sanzioni.
  • 2.b Se, invece, il controllo automatizzato ha come oggetto correzioni o controlli rilevanti per la dichiarazione dei redditi (ad esempio: dati fiscali che non sono stati considerati in dichiarazione, riporto a credito di somme non spettanti, sgravi parziali non considerati), allora in caso di mancato invio della comunicazione preventiva, la conseguenza sarà l’annullamento dell’intera cartella, per violazione dell’6, comma 5, Legge n. 212/2000 (“sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”).

 

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