AppelloDecadenza ed illegittimitàiscrizione a ruolo

La data di SPEDIZIONE della raccomandata dell’appello, non è “fatto notorio”

La data dell'Ufficio Postale di destinazione non certifica la data di invio aggiunta a penna dall'Ente impositore

La Cassazione, con la ordinanza n. 2314/2018 del 30 gennaio 2018, ha confermato il nuovo

orientamento del deposito della prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata dell’appello, in ottemperanza dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, ma con ulteriori importanti principi.

 

Le norme di riferimento

  • L’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’ art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3”.
  • L’ 22, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, (…) ovvero copia del ricorso (…) spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di (…) spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

 

La questione sottesa

Orbene, dal combinato disposto di tali due norme, pena inammissibilità dell’appello, l’appellante deve depositare entro 30 giorni la prova della spedizione con raccomandata (la velina di spedizione) della notifica dell’appello a controparte. Non deve essere depositato l’Avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l’appello, anche se in tale avviso vi è indicata la data di spedizione (i due articoli sopra indicati espressamente indicano “ricevuta di spedizione”).

Tale inammissibilità non è sanata neppure dalla costituzione tempestiva e regolare della parte appellata.

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che l’inammissibilità non sanziona la lesione del contraddittorio, ma il preciso ordine indicato nei due articoli sopra riportati (tra le tante Cass. n. 20787 del 11 settembre 2013; Cass. n. 1900/16; Cass. n. 9845/2017; CTR Palermo n. 1424 del 9 aprile 2015; CTR Catanzaro n. 328 del 17 marzo 2015; CTR. Milano n. 122/2012).

Tale obbligo di deposito è relativo alla possibilità del Presidente della Commissione adita di poter subito controllare la tempestività della notifica dell’atto d’appello (in caso di CTP del ricorso introduttivo).

Tuttavia, con la sentenza a Sezioni Unite n. 13452 del 29/05/2017, la Suprema Corte ha “ammesso” la possibilità del deposito anche dell’avviso di ricevimento da dove vi è indicata la prova della spedizione dell’appello (o per la CTP il ricorso), ma con le seguenti condizioni:

  1. L’avviso di ricevimento sia stato depositato entro trenta giorni dalla notifica;
  2. In tale avviso di ricevimento vi sia indicata la data di spedizione della raccomandata;
  3. Tale data di spedizione della raccomandata ivi presente deve essere, in due modi:
  • Indicata in modo meccanografico dalle Poste Italiane (il sistema computerizzato di Poste Italiane da’ la prova della spedizione della raccomandata);
  • Tale data, se indicata a penna, deve essere asseverate dall’Ufficio postale che ha spedito tramite timbro datario.

In mancanza di uno dei sopra indicati elementi, non vi sarà la prova certa della notifica dell’appello e lo stesso sarà inammissibile per violazione degli artt. 53 e 22 D.Lgs. n. 546/1992.

 

Le novità introdotte dalla Cass. n. 2314/2018, qui in commento

Il Supremo Consesso, con la pronuncia in argomento ha confermato tale orientamento ma ha altresì introdotto 3 nuovi principio:

  • Il termine dei 30 giorni per il deposito della prova della notifica dell’appello “decorre non dalla data della spedizione del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario(Cass. n. 2314/2018 si veda anche Cass. n. 8012/2017 e Cass. n. 22243/2017)
  • La data dell’invio, indicata nell’avvisi di ricevimento, inserita dall’Ente impositore che ha spedito il plico raccomandato, non è sanata dal timbro dell’Ufficio Postale di destinazione. Questo timbro non può far piena fede anche di date anteriori al recapito della raccomandata
  • La circostanza che la data certa (timbro ufficio postale di destinazione) non è “fatto notorio” che la data dell’invio sia quella indicata a penna dall’Ente impositore: “non può affatto considerarsi “fatto notorio” la circostanza che una raccomandata spedita almeno il giorno prima della sua ricezione, ben potendo tali fatti verificarsi nella medesima giornata e non essendovi alcuna evidenza contraria tale da considerarla appunto “notorio” in senso tecnico giuridico” (Cass. n. 2314/2018). Sulla definizione giuridica di “fatto notorio” si veda: Cass. n. 2808/2013 e CTP Lecce n. 3636 del 12.10.2017.

 

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