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Conto correnti soci, non vi è il controllo immediato del Fisco

Indagini bancarie. E' onere del Fisco provare, anche con presunzioni, che i conti dei soci sono fittizi

La Cassazione, con la Ordinanza n. 2536 del 01/02/2018, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate, in fase di accertamento bancario della Società di capitali, NON può allargare, de plano, tali controlli fiscali anche ai conti correnti intestati ai soci.

Per la Suprema Corte non è sufficiente l’irregolare registrazione di prelievi bancari del conto corrente della Società, per poter invertire l’onere della prova per il controllo dei conti intestati ai soci e/o all’amministratore.

Il Supremo Consesso individua che è onere dell’Ufficio dare prova che l’intestazione dei conti correnti dei soci e/o dell’amministratore è fittizia, nonché la riferibilità degli stessi alla Società.

In difetto di tale prova, si ripete in capo all’Agenzia delle Entrate, NON nasce l’obbligo del contribuente di provare, giustificare, in modo puntuale le relative movimentazioni bancarie.

Precisamente: “ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.p.r. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’interpretazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti correnti (Cass. n. 2356/2018; si veda anche Cass. n. 8112/2016; Cass. n. 13391/2003).

Quindi, nell’ “ordine” dell’onere della prova in riferimento a conti dei soci supposti fittizi perché riferibili alla Società:

  1. È onere dell’Agenzia delle Entrate dare prova che i conti dei soci sono fittizi, nonché riferibili alla società. Tale prova può essere data anche con presunzioni, ad esempio non aver fornito, quando richiesto in fase pre-contenziosa, giustificazioni alcuna circa l’origine dei movimenti bancari risultanti sul proprio conto (Cass. n. 16575/2013);
  2. Solo dopo che l’Ufficio ha dato prova dell’intestazione fittizia dei conti personali, sarà onere del ricorrente dare specifica giustificazione di ogni movimento bancario.

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