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Come poter ottenere più rate con la Rottamazione bis, ecco il modulo

Con il modello DA-S per la rottamazione e con la procedura della Legge n. 3/2012 è possibile avere più rate

Come noto a molti, il Legislatore ha introdotto, con l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, la possibilità di estinguere il debito iscritti a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.p.r. n. 602/1973.

La prima “ROTTAMAZIONE RUOLI” è stata introdotta, appunto, con l’art. 6 del D.L. n. 193 del 24/10/2016. Nel 2017 era possibile pagare, nel massimo di 5 rate, le iscrizioni a ruolo dal 2000 al 2016 (con modifiche del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017). Il 70% del debito rottamato doveva essere versato in 3 rate nel 2017, il restante 30% nelle ultime due rate nel 2018.

La seconda “ROTTAMAZIONE RUOLI”: successivamente con l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, sono stati introdotti i commi dal 13-quater al 13- septies, nell’art. 6 del D.L. n. 193/2016. Veniva, in tale modo, “allargata” la procedura di definizione agevolata anche per i ruoli da gennaio 2017 a settembre 2017 (inizialmente solo a tale periodo del 2017, poi con la possibilità di “rottamare” anche i debiti a ruolo dal 2000 al 2016, se non oggetto già di precedente richiesta di “rottamazione”).

Rottamazione con la procedura di ex Legge n. 3/2012: Dopo l’entrata in vigore della prima “rottamazione” (24/10/2016), il legislatore, con la Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, ha inserito, nell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 i seguenti commi:

–      “9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.  

–    “9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni,  gli interessi di  mora  di  cui  all’articolo  30,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore

Quindi, secondo tali nuovi commi, nel caso in cui venga instaurato il procedimento ex artt. 6-9 della Legge n. 3/2012 (applicabile a soggetti non fallibili ex art. 1 R.D. n. 267/1942), è possibile chiedere, con apposito modello DA-S, la rottamazione dei debiti restanti. Precisamente, da tali due procedure gli effetti sarebbero:

  1. I carichi rottamati sarebbero quelli oggetto della procedura di composizione crisi: quindi anche iscrizioni a ruolo dal 2000 già oggetto della precedente rottamazione e non conclusa;
  2. Il debito rottamabile sarebbe quello già “falcidiato” dall’omologa del Giudice: sarebbero estinte sanzioni ed interessi di mora dalla somma dell’accordo omologato dal Giudice (ad esempio: su un debito a ruolo di €300.000,00 il Giudice omologa un accordo su debito di €180.000,00 – il resto è falcidiato – , pagabile in 20 rate mensili; su quest’ultimo, tramite l’istanza di rottamazione, saranno eliminati, ulteriormente, sanzioni ed interessi di mora, quindi, potrebbe essere un conclusivo debito di €100.000,00);
  3. Le rate da corrispondere per la definitiva “ROTTAMAZIONE RUOLI BIS” sono quelle stabilite dal Giudice nell’omologa (quindi nel nostro esempio, l’effetto finale di tale istanza di rottamazione sarebbe il pagamento di €100.000,00, in 20 rate mensili)

 

Quanto sopra è stato confermato anche in un comunicato congiunto Equitalia – ODCEC del 3 marzo 2017 su “Rottamazione dei Ruoli”:

Quesito n. 12 (Adesione procedura legge 3/2012)

E’ possibile l’adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

Risposta

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli interessi di  mora  di  cui  all’articolo  30, comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Pertanto, “incrociando” tali due procedure (“Rottamazione dei Ruoli Bis” e Legge n. 3/2012) è possibile pagare in modo agevolato anche i carichi non più rientranti nella nuova Rottamazione e con rate maggiori alle 5 previste.

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