Avvisi di accertamento e di addebitoImposta di registro

Imposta di registro, il nuovo art. 20 non è retroattivo

La versione dell'art. 20 D.p.r n. 131/1986 è applicabile solo per fattispecie dopo il 1 gennaio 2018

La Cassazione, con la sentenza n. 4407 del 23.021.2018 ha chiarito che la nuova versione dell’art. 20 del D.p.r. n. 131/1986 non ha efficacia retroattiva.

Precisamente,

La prima versione dell’articolo 20 era:

  • “(Interpretazione degli atti) 1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

La nuova versione (entrata in vigore il 1 gennaio 2018) è:

  • (Interpretazione degli atti) L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. (articolo modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a) nn. 1) e 2) L. 205/2017)

Quindi, per la nuova versione dell’art. 20, per l’interpretazione della volontà reale e concreta delle parti di un atto (o più atti) di cessione/traslazione (si veda news del 17.02.2018), ora, non si deve tener conto del dato extra-testuale ed il collegamento negoziale, perché espressamente esclusi (“prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”).

In altri termini, per l’applicazione dell’imposta di registro, sempre meno rileva ciò che le parti hanno scritto nei contratti, vantaggio di ciò che realmente e fiscalmente hanno realizzato.

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