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Cartelle: contribuente può impugnarle sia contro il Riscossore sia, indifferentemente, contro l’Ente impositore

Impugnazione di cartella verso l'Agenzia delle Entrate è ammissibile

La Suprema Corte con la recente sentenza n. 4578 del 28.02.2018, ha, ulteriormente confermato il consolidato principio che il contribuente può contestare le pretese tributarie, indifferentemente, sia contro il Riscossore (Ex Equitalia), sia contro l’Ente creditore (Agenzie Entrate o Inps).

Precisamente: “il contribuente qualora impugni un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore” (Cass. n. 4578/2018).

I FATTI

Il contribuente impugnava avvisi di mora ed intimazione di pagamento per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Si costituiva sia il Riscossore, sia l’Agenzia delle Entrate. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava tale sentenza.

Formulava ricorso in Cassazione il Riscossore e l’Ufficio si attivava con controricorso incidentale. Resisteva il contribuente.

LA QUESTIONE

La sentenza in commento è importante per due principi che conferma:

  1. per l’impugnazione di cartelle, intimazioni di pagamento, avvidi di mora, ingiunzioni, il contribuente può indifferentemente (quindi senza subire alcuna dichiarazione di inammissibilità) citare in giudizio il Riscossore o l’Ente creditore (si veda anche Cass. n. 22729/16; Cass. n. 27776/17; Cass. n. 7278/17);
  2. nel caso venga citato in giudizio solo il Riscossore (ex Equitalia) non vi è una necessità di chiamata di terzo nel processo tributario dell’Ente creditore (non vi è alcuna lesione del contraddittorio perché tra Ente creditore e Riscossore non sussiste litisconsorte necessario: si veda anche Cass. SS. UU. n. 16412/07; Cass. n. 5474/17; Cass. n. 2570/17; Cass. n. 3668/14; Cass. n. 6734/15; CTR Milano n. 3735/17; CTR Brescia n. 90/18; Circ. AE n. 51 del 17/07/08; CONTRO CTR Milano 3384/24/17), il Riscossore citato, ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 ed art. 81 c.p.c. , è un sostituto processuale dell’Ente creditore (sta, quindi, in giudizio per se stesso e per l’Agenzia delle Entrate, ecco perché non serve la chiamata di terzo).

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