60 giorniArt. 12 StatutoAvvisi di accertamento e di addebito

Accessi “istantanei” dell’Agenzia, serve sempre il P.V.C.

Anche se gli investigatori del fisco non redigono il P.V.C. si deve sempre rispettare il termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 3060 del 08 febbraio 2018, ha confermato il proprio orientamento in relazione al rispetto del termine indicato nell’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente.

Precisamente tale articolo stabilisce: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Pertanto, è inammissibile l’avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura (P.V.C.).

Tuttavia, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non rilascia il P.V.C., perché ha eseguito solamente l’accesso per prendere alcuni documenti, il termine dei 60 giorni vale lo stesso?

A tale domanda la Cassazione, con la sentenza qui in commento, ha risposto precisando:

  1. La garanzia dei 60 giorni ex art. 12, comma 2, Statuto devo essere rispettati per qualsiasi tipo di accesso, anche quelli, cosiddetti, istantanei, cioè finalizzati solo per l’acquisizione di documenti;
  2. Anche per tali accessi istantanei deve sempre essere rilasciato il P.V.C.;
  3. Se non viene rilasciato tale P.V.C. “deve affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine in questione”. Il termine è quello dei 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto. Di conseguenza l’avviso emesso prima di tale termine è illegittimo.

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