60 giorniDecadenza ed illegittimitàPrescizione

CTP Foggia: sì costituzione telematica con ricorso cartaceo ed altro ancora …

... no eccezioni del resistente e chiamata di terzo dopo i 60 giorni, prescrizione rilevabile d'ufficio

La CTP di Foggia, con un interessante sentenza n. 104 del 05 febbraio 2018, ha solcato la problematica del rapporto tra ricorso cartaceo e costituzione telematica di controparte. Inoltre, sempre tale sentenza, precisa altri utili punti.

Ma andiamo con ordine.

*****

RICORSO CARTACEO E COSTITUZIONE TELEMATICA

Nei fatti il ricorrente si costituiva con ricorso cartaceo, ma il Riscossore depositava le controdeduzioni telematicamente. La difesa del ricorrente eccepiva subito l’illegittimo deposito delle controdeduzioni perché eseguito con modalità diverse da quelle “scelte” dal ricorrente.

Basandosi sulle sentenze CTP Reggio Emilia n. 245/2017 (vedi News del 19/10/2017) e CTP Foggia n. 1981/2017 (vedi anche News del 29/01/2018) il cittadino eccepiva l’inesistente della costituzione del riscossore. Precisamente:

  • l’art. 13 del D.M. n. 163/2013 prevede espressamente che per la costituzione e il deposito degli atti in appello si applicano le medesime modalità dell’art. 10: “Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d’appello di cui  agli  articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  valgono  le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11  e 12”. Quindi, le scelte fatte dal ricorrente sulle modalità di costituzione del processo sono obbligatorie anche per le altre parti.

Tuttavia, per la CTP di Foggia non è così.

Sempre il D.M. n. 163/2013, all’art. 2, e l’art. 39, comma 8, del Decreto Legge n. 98/2011 stabiliscono che tale obbligo vale solo per la parte che ha adottato la procedura telematica. Quindi, se il ricorrente sceglie le modalità telematiche, deve sempre utilizzare tali modalità anche per l’appello. Però, se si costituisce con modalità cartacee può mutare in quelle telematiche. Nessun obbligo per le altre parti.

Pertanto, per la CTP Foggia la costituzione telematica del Riscossore è legittima.

*****

COSTITUZIONE DEL RESISTENTE DOPO I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO

Questa CTP di Foggia ben spiega la decadenza dell’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992: “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzo”.

Orbene, subito si deve precisare che non è vero che la costituzione del resistente oltre i 60 giorni dalla ricezione del ricorso non comporta alcuna decadenza. In realtà si consolidano le seguenti decadenze:

  • non sono più proponibili eccezioni processuali e di merito rilevabili d’ufficio (Cass. n. 64/2010; Cass. n. 6734/2015);
  • non si può più chiedere al Giudice di essere autorizzati a chiamare terzi in causa (Cass. n. 14125/2016; Cass. n. 5474/2017).
  • Nessuna decadenza per la produzione di documenti (in riferimento all’art. 32).

Tuttavia, la CTP individua una corretta distinzione tra mere difese ed eccezioni, nonché tra eccezioni rilevabili d’ufficio (in senso lato) ed eccezioni di parte (in senso stretto). Solo queste ultime sono oggetto della decadenza dell’art. 23, comma 3.

*****

LA PRESCRIZIONE (l’interruzione della prescrizione) COME ECCEZIONE RILEVABILE D’UFFICIO

Infine, la CTP, con ragionamento consequenziale, afferma che l’eccezione d’interruzione della prescrizione è una “contestazione” rilevabile anche dal Giudice. Quindi, in tal caso, la prescrizione dovrebbe tutelare un interesse generale dello Stato, altrimenti non si giustifica la rilevabilità d’ufficio di tale istituto.

*****

Tuttavia, si ricorda che per l’istituto della prescrizione rileva, per un diritto, solo il mancato compimento di una determinata attività, o di un atto, nel termine prefissato dalla legge. Quindi la mancata attività, o atto, fa estinguere l’azione ad usare tale diritto non il diritto stesso. Solo interpretando così l’istituto della prescrizione si giustificherebbe:

  • La prescrizione solo per diritti disponibili (quindi di singoli soggetti) e la non prescrizione di diritti non disponibili (diritti relativi ad interessi dello Stato e quindi rilevabili dal Giudice);
  • Il diritto di proprietà è imprescrivibile (lo si può perdere per usucapione per inattività del proprietario ed attività del soggetto che usucapisce: il diritto però resta e passa).

Articoli Correlati

Back to top button