Cessione ramo d'aziendaPenale

Azienda in crisi: cessione reale di beni aziendali ad altra società, non è reato tributario

Non integra la frode allo Stato la vendita non nascosta di beni aziendali ad altra società dello stesso amministratore

La Cassazione, con la sentenza n. 10161 del 6 marzo 2018, ha chiarito un importante principio in riferimento all’integrazione del reato tributario di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

I FATTI

L’amministratrice di una s.r.l., anziché porre in liquidazione la società, aveva alienato tutti i beni della società ad una S.a.s. a lei stessa intestata. Tali beni, però, venivano effettivamente pagati dalla S.a.s., ma i proventi venivano utilizzati per onorare debiti della s.r.l. diversi da quelli erariali.

Per il Tribunale la condotta dell’imputata non integrava il reato di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, ma per la Corte d’Appello tale reato sussisteva è riformava la decisone di primo grado.

Ricorreva, quindi, l’imputata in Cassazione eccependo la non consumazione del reato ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 per assenza dell’elemento oggettivo che integra la condotta tipizzata.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Effettivamente per la Cassazione non si è integrato tale reato tributario ed ha dato ragione alla signora cassando la sentenza della Corte d’Appello.

Per la Suprema Corte il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si integra (per l’elemento oggettivo) se nella condotta si verificano due alternative condotte:

  1. Vendita simulata dei beni aziendali (l’accordo contrattuale non corrisponde alla effettiva volontà delle parti);
  2. Vi sia un atto fraudolento.

Su quest’ultimo la Corte ha posto attenzione, visto che la vendita dei beni della s.r.l. alla s.a.s. era effettiva.

Per il Supremo Consesso, perché vi sia atto fraudolento non basta che vi sia una lesione alle ragioni dell’erario (atto pregiudizievole), ma si necessita che tale pregiudizio NON sia immediatamente percepibile, cioè nascosto allo Stato, quindi fraudolento.

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