INPS-PensionePenale

Cass. Pen. SS. UU.: reato di omesso versamento dei contributi, si considera il periodo annuale e non mensile

Per il nuovo reato, dopo la soglia di non punibilità, si deve considerare il periodo annuale

La Cassazione Penale, con la sentenza Sezioni Unite n. 10424 del 18 gennaio 2018 (depositata ieri 7 marzo 2018), ha precisato che, a seguito della depenalizzazione dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016 per importi non superiori ad €10.000,00, il reato ex art. 2, comma 1-bis, Legge n. 638/1983 deve essere considerato nell’arco dell’anno.

Precisamente:

PRIMA DELLE RIFORMA

Prima della modifica ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/16 il reato di omesso versamento delle ritenute contributive previdenziali da parte del datore di lavoro, non aveva soglie di punibilità.

Il mancato pagamento oltre il termine ex lege (16 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi) è un reato omissivo istantaneo. Il moneto consumativo coincide con la scadenza di tale termine del 16 del mese successivo. Quindi per ogni mese non pagato vi era un singolo reato omissivo.

 

DOPO LA RIFORMA

Dopo la modifica ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/16, per il reato di omesso versamento delle ritenute contributive previdenziali da parte del datore di lavoro è stata introdotta la soglia di punibilità di €10.000,00.

Tuttavia, la nuova normativa faceva sorgere la problematica di individuare il periodo di riferimento: ancora il singolo mese oppure l’anno?

Ora il reato è unitario (annuale) istantaneo a consumazione prolungata.

 

FACCIAMO UN ESEMPIO

Un datore di lavoro non versa i contributi per tutto il 2012, per una totale somma di €10.054,78.

Prima della riforma. Niente soglia di non punibilità. Ogni 16 del mese successivo si consuma un reato.

Quindi per gennaio 2012 il reato si consuma: il 16 febbraio 2012, per gennaio 2012;  il 16 marzo 2012, per febbraio 2012; così via fino al 16 gennaio 2013.

Dopo la riforma. Soglia di punibilità (ma superata, nel nostro esempio, per €54,78, si ricorda che è reato istantaneo). Fattispecie in considerazione è l’anno.

Quindi per l’anno 2012 si considererà: da dicembre 2011 a novembre 2012. Pertanto, il reato si consumerà al 16 dicembre 2012: dal 16 gennaio 2012 al 16 dicembre 2012 scadeva il termine, annuale, per il pagamento dei contributi previdenziali.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE

La corte, quindi, ha espresso il seguente principio: In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annuali, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento  alle mensilità di scadenza dei versamenti  contributivi (periodo 16 gennaio -16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso

Articoli Correlati

Back to top button