Agenzia delle Entrate RiscossioneDisconoscimento copie prodotte

Come si contesta la conformità delle copie depositate dall’Agenzia

Le copie semplici prodotte dall'Agente della Riscossione sono contestabili per non conformità con gli originali

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 554 del 11 gennaio 2018, ha confermato l’arresto giurisprudenziale che impone al Riscossore di depositare gli originali delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento, in caso di formale contestazione della conformità di quanto prodotto in copia con gli originali (come anche indicato nella news del 01/02/2018 , news del 25/01/2018 su notifica PEC, e nella news 04/04/2017).

Tuttavia, tale pronuncia è interessante perché precisa ed introduce dei presupposti essenziali per tale disconoscimento.

Precisamente:

  • La contestazione non deve essere formale (chiara volontà di disconoscere le copie, perché non conformi all’originale);
  • Non può essere generica (devo essere specificatamente indicati gli elementi presenti nelle copie prodotte che le renderebbero inutilizzabili dal Giudice come prova);
  • La PROVA DI RESISTENZA: il Giudice deve dare atto che le copie prodotte, contestate specificatamente, impediscono di accertare la conformità delle stesse con l’originale anche con altri mezzi di prova (tipo le presunzioni).

Se sussistono tutti e tre tali presupposti, il Giudice Tributario è obbligato a ordinare al Riscossore la produzione degli originali, in un determinato termine. Nel caso in cui il resistente non produca tali originali nel termine stabilità dal Giudice, non vi sarebbe la prova della notifica degli atti impugnati.

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