Notifica PECProcesso cartaceo e processo telematico

L’Agente della Riscossione non può costituirsi telematicamente

Riportiamo tutte le sentenze a favore e contro la non costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate

Oramai, diverse sentenze di Giudici Tributari in tutt’Italia accolgono l’eccezione dell’illegittima costituzione dell’Agente della Riscossione, qualora il contribuente abbia instaurato il ricorso in modo cartaceo.

Pertanto, è opportuno fare un po’ di chiarezza su tale eccezione che il contribuente può eccepire in processo, considerando tutte le (recenti) sentenze sulla questione pro e contro tale eccezione.

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La fattispecie giuridica

Il D. M. n. 163 del 23 dicembre 2013, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha come oggetto il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del D. L. del 6 luglio 2011 n. 98”.

Di centrale importanza di tale decreto sono gli artt. 9 e 10.

Tali articoli scalfiscono il principio che, nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio, abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche (notifica atto tramite PEC, costituzione tramite il sistema S.I.Gi.T.). Pena l’illegittimità e inesistenza della costituzione del resistente.

Precisamente:

  • Art. 9, comma 1,:”(Notifiche e deposito degli atti). 1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’art. 5”. Tale art. 5 disciplina le modalità per le notifiche e le comunicazioni telematiche.
  • Art. 10: “(Modalità di costituzione in giudizio). 1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Quindi, in ottemperanza a tali 2 norme (art. 9 e art. 10) sussiste un chiaro parallelismo fra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante “cartaceo” oppure mediante PEC.

Pertanto, nel caso di notifica a mezzo “cartaceo” del ricorso introduttivo la costituzione del ricorrente e quella anche del resistente NON può essere telematica (tramite S.I.Gi.T.).

E’ proprio il richiamo tout court dell’art. 10, comma 3, al precedente comma 1, che fa propendere per l’obbligatoria costituzione del resistente utilizzando le stesse modalità scelte del ricorrente.

In altri termini: il richiamo dell’art. 10, comma 1 (nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9) fa sì che le modalità del resistente siamo inevitabilmente collegate alle scelte fatte dal ricorrente, secondo quanto indicato da tale art. 9.

Pertanto, vi è l’obbligo di mantenere la scelta fatta dal ricorrente nelle modalità del processo tributario.

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La giurisprudenza

Sentenze che accolgono l’eccezione della non costituzione telematica del Resistente.

 

  • Cass 28311/2017. La Suprema Corte con tale sentenza ha segnato una ben chiara linea di demarcazione tra la possibilità di attivare le modalità cartacee del processo tributario e le alternative modalità telematiche: “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, (…), è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d. m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissione tributarie della Toscana e dell’Umbria, come previsto dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 (…). Quindi, non essendo ratio temporis ancora entrata in vigore per la Regione Lazio [per la Regione Lazio ma anche per tutte le altre, compresa la Regione Lombardia, la data di entrata in vigore è il 15 aprile 2017 n.d.A.] la normativa sul processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore della società contribuente in data 22 marzo 2016 deve considerarsi tamquam non esset”.
  • Ctp Reggio Emilia n. 245 del 12/10/2017.Venendo ora al ricorso in discussione, e sulla premessa che la Ricorrente ha introdotto il ricorso in modo cartaceo (…) va detto che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo avendo appunto il Ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo; invero dal verbale d’udienza, sopra riportato, risulta come, al contrario, l’Agenzia affermi di essersi costituita in modo telematico, cioè mediante il sistema Sigit e, dunque, come la Stessa, sulla base della suddetta interpretazione del sistema normativo, non possa dirsi essersi, validamente, costituita e non possa dirsi aver prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale”.
  • Ctp Foggia n. 1981 del 21/12/2017.Per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il comma 3 dell’art. 10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1: il richiamo -tout court- alle modalità indicate al comma 1 fa si che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l’inciso “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9” cioè mediante PEC: (… cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo “cartaceo”, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio tanto del ricorrente quanto della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo”, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione; insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, “cartaceo” o “telematico”, vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed anche in appello ex art. 2, comma 3, DM 163/2013” (news del 29/01/2018; nonché si veda news del 19/10/2017 con indicata anche la CTR n. 1783/2017).
  • Ctp Roma n. 15901 del 28 giugno 2017.Atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato nel corso del 2015, la comparsa dell’Amministrazione resistente doveva essere depositata in modo cartaceo, secondo lo schema tipico del processo tributario classico, in quanto il PTT per la Regione Lazio [per la Regione Lazio ma anche per tutte le altre, compresa la Regione Lombardia, la data di entrata in vigore è il 15 aprile 2017 d.A.] può riguardare unicamente i ricorsi notificati a decorrere dal 15.04.2017; d’altro canto, la modalità telematica scelta dall’Agenzia delle Entrate, non ammessa per i ricorsi antecedenti alla predetta data, ha violato in modo palese anche il fondamentale principio del contradditorio, non consentendo al contribuente di prendere visione del contenuto delle controdeduzioni ed eventualmente replicare in maniera compiuta e consapevole alle stesse”.
  • Ctp Milano n. 4779 del 13/0/2017. “Rilevata l’irrituale costituzione in giudizio di Equitalia, con modalità telematiche, anche per gli effetti sul deposito degli atti e documenti prodotti ai sensi dell’art. 16-bis D.Lgs. 546/92, nonostante che il Decreto Dirett. Finanze del 15/12/2016, in attuazione al Regolamento disciplinare l’uso di strumenti informatici e telematici del PT (D.M. 163/2013) abbia fissato il rispetto delle regole tecniche per i processi tributari della Regione Lombardia, per gli atti processuali relativi ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal 15/04/2017. Nel presente caso, la procedura utilizzata ha comportato la costituzione in giudizio non sottoscritta di fatto da Equitalia, non potendosi applicare la firma digitale e tra l’altro con deposito di documenti acquisiti agli atti tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 32 co. 1 DLgs. N. 546/92 dei venti gironi liberi prima dell’udienza di trattazione, con effetto di renderli irrilevanti al fine di decider, per decadenza della parte alla produzione”.
  • Ctp Rieti n. 9 del 7 marzo 2018. “il combinato di sposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, mentre nel caso in cui ciò non avvenga la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con modalità cartacea, senza utilizzare il sistema S.I.Gi.T. (…) mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto con modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo” (…) E tale interpretazione risponde ad un condivisibile intento, ossia quella di porre il ricorrente nella condizione di poter avere cognizione degli atti depositati dall’Ufficio, atteso che allo stesso ricorrente non è dato accedere al SIGIT sa ha prestato il ricorso in modo cartaceo

 

Sentenza che rigettano l’eccezione della non costituzione telematica del Resistente

Per completezza di esposizione si richiamano anche sentenza del Giudice Tributario che contrastano con le pronunce sopra indicate:

  • Ctr Lombardia n. 5082 del 05 dicembre 2017. La CTR “salva” la costituzione telematica dell’appello dell’Agente della riscossione facendo riferimento all’istituto della nullità (non dell’inesistenza) dell’appello telematico e della conseguente sanabilità dello stesso atto a causa della costituzione della ricorrente.
  • Ctp Foggia n. 104/2018. “Va poi escluso che la modalità di costituzione (cartacea) adottata dal ricorrente possa influenzare le modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. E tanto perché l’art. 2 comma 3 del Decreto del 23/12/2013 n. 163 – Min. Economia e Finanze, recante il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” (si veda anche CTP Foggia 1507/2017).

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