Decadenza ed illegittimitàPreclusione documentale

Preclusione documentale, solo se la richiesta è specifica con indicate le conseguenze del rifiuto.

La Cassazione conferma che le preclusioni dell'art. 32 D.p.r n. 600/1973 non si applicano per generiche richieste dell'Agenzia

Le preclusioni probatorie della documentazione non esibita durante la verifica in sede amministrativa, ex art. 32, comma 3, D.p.r. n. 600/1973 (e l’art. 52 D.p.r n. 633/1972 per l’I.V.A), operano solamente se l’Agenzia delle Entrate ha indicato nella richiesta:

  • in modo specifico i documenti necessari (ciò, anche in ottemperanza al principio europeo della “Fishing Expedition”, che esclude la richiesta generalizzata di informazioni al contribuente n.d.A.);
  • devono essere indicate le specifiche conseguenza alla non presentazione dei documenti richiesti.

Tale principio è stato confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte n. 7011 del 21 marzo 2018.

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La norma

L’art. 32, comma 3, D.p.r. n. 600/1973 precisa: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta” (lo stesso vale per l’art. 52 d.p.r n. 633/1972 per l’I.V.A).

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La fattispecie

L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società di capitali un avviso di accertamento con il quale revocava in capo a tale Srl l’agevolazione IVA. La società (poi fallita) impugnava l’avviso di accertamento e sia la Ctp, che la Ctr accoglievano il ricorso ed annullavano l’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. Principalmente l’Ufficio si lamentava che i Giudici della Ctr non avevano rilavato che i documenti, prodotti per la prima volta in giudizio (senza che la contribuente avesse edotto motivi, a lei non imputabili, per la mancata produzione in sede di verifica), erano soggetti alla preclusione dell’art. 32, comma 3, D.p.r. n. 600/1973, sopra riportato.

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La decisone

La Cassazione, dopo aver specificato che la fattispecie di rifiutare di esibire i documenti richiesti può essere di tre comportamenti (rifiuto, dichiarazione di non possederli e sottrazione all’ispezione), ha statuito: “Sul punto, va del resto sottolineato anche il consolidato orientamento per cui, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. Ord. n. 27069/16)” (Cass. Ord. n. 7011/2018).

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