Aggio

L’Aggio non viola la Costituzione, ma solo perché la richiesta è inammissibile

La Consulta non affronta la questione di incostituzionalità dell'aggio del Riscossore

La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 65 del 29 marzo 2018, ha rigettato la questione di incostituzionalità dell’aggio del Riscossore sollevata dalla CTR Lombardia, con ordinanza del 8 giugno 2016.

Tuttavia, la Consulta non ha affrontato la questione ed ha “liquidato” il problema trincerandosi su opinabili questioni di inammissibilità della domanda di incostituzionalità sollevata dalla CTR Lombardia.

Precisamente, i Giudici lombardi l’incostituzionalità dell’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 (Aggio) per contrasto con:

  • l’art. 3, primo comma, Cost., perché l’aggio creerebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che paghi tempestivamente le somme oggetto di avviso di accertamento ed il contribuente, invece, che decida di contestare la pretesa in giudizio. In tale ultimo caso, in caso di soccombenza, il contribuente potrà corrispondere le pretese solo con il ricevimento di una successiva cartella, la quale avrà in sé anche l’aggio. Inoltre, l’aggio di tale cartella non ha alcun collegamento con l’effettivo costo sostenuto dal Riscossore.
  • l’art. 24, primo comma, Cost., perché l’aggio ha l’effetto di dissuadere il contribuente dal far valere le proprie ragioni in giudizio, visto che tale scelta comporta l’aumento del costo per la riscossione, quindi dell’aggio.
  • l’art. 97, primo comma, Cost., perché essendo il Riscossore in posizione di preminenza, tale sua posizione comporterebbe che la sua organizzazione non fa abbassare i costi. L’organizzazione dell’Agente della riscossione, fuori dalla logica di concorrenza d’impresa, non segue l’esigenza di equilibrio di bilancio o di sostenibilità del debito pubblico, ma solo esigenze di incasso.

Anche il Riscossore aveva intuito l’incostituzionalità dell’aggio visto che, in un passaggio dell’Ordinanza in comento si riporta: “l’Agenzia delle entrate – Riscossione (…) sostenendo l’opportunità di disporre quantomeno una limitazione della retroattività degli effetti di una eventuale declaratoria di incostituzionalità in considerazione delle <<esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti” (Cost. Ord. n. 65/2018).

Tuttavia, la Corte Costituzionale, come sopra anticipato, non ha affrontato la questione di incostituzionalità dell’aggio, perché la richiesta della CTR della Lombardia è inammissibile. Quindi la domanda di incostituzionalità non può essere analizzata per:

  • Manca adeguata motivazione in relazione alla violazione dell’art. 97, comma primo, Costituzione;
  • Per le questioni sollevate per gli altri articoli (art. 3 e 24 Cost.) sono indeterminate ed ambigue.

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