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Trust: illegittima la cartella non notifica al trustee

Il Trust non ha personalità giuridica propria, ma è un vincolo di destinazione

La CTP di Milano, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento direttamente comunicata al Trust.

Nei fatti veniva impugnata una cartella di pagamento, relativa a prodromico avviso di rettifica. Tale atto esattivo veniva intestato e notificato solamente al Trust e non al trustee.

Il ricorrente eccepiva, in particolare, che il Trust non ha personalità giuridica propria (non è un autonomo soggetto di diritto), ma esso ha solo l’effetto di segregazione patrimoniale.

Il Trust è un vicolo di destinazione, per i beni in esso contenuti, a favore del beneficiario.

Solamente il trustee è il soggetto che amministra tale Trust e responsabile verso i terzi.

Pertanto, solo a tale trustee devono essere indirizzati e notificati gli atti del Trust.

Per la CTP il trust non è “un soggetto giuridico dotato di propria personalità” (Cass. n. 25478/2015), pertanto la cartella deve essere notifica in persona e direttamente al trustee

Veniva quindi statuito: “l’errore che questo Giudice rileva sta nel fatto che, è stata tentata una notifica di un atto emesso nei confronti del Trust e non del trustee. Per tale motivo, la notificazione dell’atto, nonché l’atto stesso non può che essere dichiarata inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del Trust ed inesistenza del soggetto intimato” (CTP Milano n. 1365/2018).

 

Per completezza, si segnalano, in materia di Trust le seguenti sentenze:

  • civ. Sez. Unite, Ord., 26-04-2017, n. 10233;
  • 16642/2017;
  • 2043-2017;
  • civ. 26-10-2016, n. 21614;
  • n. 27235/2015;
  • Ctp Milano n. 5176/2017;
  • Ctp Treviso n. 26/2018.

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