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Successione: l’imposta da applicare per divisione dell’eredità

Per le masse plurime si deve considerare la corrispondenza tra la quota di fatto e la quota di diritto

La Cassazione, con la sentenza n. 7604 del 28 marzo 2018, ha confermato che per la divisione ereditaria di masse plurime si deve considerare la corrispondenza tra la quota di fatto e la quota di diritto della massa ereditaria.

Innanzitutto, con il termine masse plurime si definisce quell’insieme di beni la cui comunione (unione) si è formata in forza di una pluralità di titoli di acquisto.

In particolare, nella fattispecie della sentenza, a causa del decesso del padre due figli ed il coniuge superstite ereditavano una massa di beni. Dopo l’apertura della successione la madre rinunciava alla sua eredità in favore dei figli. Quindi, i due figli ereditavano sia dalla successione del padre, sia dalla quota di eredità rinunciata dalla madre.

In riferimento a tale massa plurima ereditata l’Agenzia delle Entrate notificava ai due figli avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta suppletiva (si veda Circ. AE n. 18/2013).

L’Ufficio considera come una solo comunione ereditaria quella bensì formatasi in base a “titoli diversi”, ma l’ultimo acquisto è avvenuto per successione “mortis causa”. In altri termini, se tra più soggetti l’ultimo acquisto è avvenuto per successione a causa di morte (bene ereditato in comunione “pro indiviso” ed in parti uguali), le comunioni tra i medesimi comproprietari, derivanti da titoli diversi (ad esempio trasferimento “inter vivos”) saranno considerarti come una sola comunione.

Il ricorso veniva rigettato dalla CTP e la CTR rigettava l’appello dei due fratelli, i quali, però, ricorrevano in Cassazione.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso dei contribuenti e annullava la sentenza delle CTR affermando: “in tema di imposta di registro (…), l’art. 34, comma 4, d.p.r. n. 131 del 1986 suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l’acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l’oggetto della comunione, sicchè ai sensi dell’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria” (Cass. n. 7604 del 28 marzo 2018).

In buona sostanza per la Cassazione, nel campo del diritto tributario, l’imposta di registro si applica per tutta la massa ereditaria, anche se derivante da diversi titoli.

Elemento discriminante è il rapporto tra le quote di fatto (porzioni effettive di eredità conseguite) e quote di diritto (porzioni astratte che spettano ai partecipanti alla massa ereditaria, solo perché vantano diritti su tale massa comune).

Qualora tra le due tipologie di quote risulterà una differenza, quest’ultima uscirà dalla divisione ereditaria (atto dichiarativo) e diventerà atto autonomo di traslazione e quindi oggetto di separata imposizione fiscale.

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