Avvisi di accertamento e di addebitoDelega

Delega di firma: elementi, caratteristiche e distinzione con l’ordine di servizio

Questa CTR è utile per ben inquadrare la delega che l'Agenzia produce in giudizio

La sentenza della CTR Lazio, Sez. staccata di Latina, n. 3831/2017 è molto utile al fine di ben inquadrare la delega di firma di atti tributari e la sua distinzione con l’ordine di servizio dell’Agenzia delle Entrate.

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La fattispecie

Una società impugnava un avviso di accertamento induttivo, basato su Studi di Settore. Nel ricorso si eccepivano diversi punti di doglianza dell’atto impugnato, in particolare la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42 D.p.r. n. 300/1973 per difetto di sottoscrizione dell’atto tramite delega.

La CTR, pur rigettando l’appello della società ricorrente, sunteggia in modo ben chiaro le caratteristiche della delega di sottoscrizione.

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La decisione della sentenza

Innanzitutto, la pronuncia del Giudici d’appello ben delimita la delega di firma dalla delega di funzione:

  • Delega di firma: ex art. 42, comma 1, D.p.r. n. 300/1973 essa interviene tra soggetti appartenenti allo stesso ufficio che ha formato l’atto: tra il Capo dell’ufficio ed i funzionari assegnati. A quest’ultimi viene delegato solo il potere di firma. Quindi, l’atto (cioè l’intero procedimento amministrativo) appartiene e si rifà sempre al Capo dell’ufficio. Ciò che passa è solo il potere a sottoscrivere l’atto
  • Delega di funzione: è un provvedimento del Capo dell’ufficio con il quale delega il potere a formare l’atto. L’atto (cioè l’intero procedimento amministrativo) non appartiene, non si rifà, al Capo dell’Ufficio, ma al soggetto delegato. Passa quindi tutto il potere accertativo di tale atto in capo al funzionario delegato. Tale potere NON è previsto nell’ art. 42, comma 1, D.p.r. n. 300/1973.

Successivamente la CTR inquadra anche la delega di firma distinguendola dall’ordine di servizio.

Orbene, l’ordine di servizio è, spesso, il documento che l’Agenzia delle Entrate deposita in giudizio per dimostrare la regolare sottoscrizione dell’avviso impugnato. Tuttavia, tale atto è ben distinto dalla delega di firma:

  • Ordine di servizio: esso ha rilevanza solo interna, può essere esternato ai dipendenti anche in forma orale. Il suo oggetto sono norme interne con le quali il titolare dell’ufficio ripartisce tra i propri dipendenti le mansioni da svolgere.
  • Delega di firma: essa ha rilevanza esterna, deve obbligatoriamente avere la forma scritta. Oggetto della delega è la volontà di attuare uno spostamento di competenza (nel caso di firmare l’atto) tra soggetti del medesimo ufficio.

Essa deve avere (diversamente dall’ordine di servizio) anche altri requisiti: nominativo delegato (Cass. n. 15781/2017, Cass. n. 15781/2017), termine certo di efficacia (Cass. n. 17196/2017), indicazione specifica dei motivi che giustificano la delega (ferie, malattia, permessi eccetera).

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Infine, la sentenza in commento precisa che nell’ordine di servizio può anche essere contenuta la delega di firma. Tuttavia, in questo caso, l’ordine di servizio deve essere: formulato in forma scritta, determinato nel tempo e nei motivi di delega, nonché specifico nell’attribuzione dei poteri di sottoscrizione.

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