PrescizioneTARITARSU

TARSU: excursus legislativo, obblighi e prescrizione

Un riordino su tutta la normativa della TARSU, sugli obblighi e sulla prescrizione

La TARSU è un tributo locale disciplinato dagli art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993. Esso è dovuto per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso abitativo, per le quali l’Ente locale (Comune) provvede al servizio di raccolta dei rifiuti.

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Excursus legislativo della TARSU

Al riguardo si precisa che con l’entrata in vigore dal 1/1/1999 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi), era stata prevista la soppressione della TARSU a decorrere dal 01 gennaio 1999 e l’istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.

Il legislatore, con vari interventi, ha poi disciplinato un regime transitorio, che concede termine ai Comuni, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni, sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006).

Questo regime doveva cessare nel 2009 per effetto dell’art. 5, comma 1 del D.L. n. 208/2008, ma poi l’art. 264, let. i) del D.Lgs. n. 152/2006 ha abrogato il cosiddetto Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997) che a sua volta aveva precedentemente abrogato la TARSU, con automatica reviviscenza di quest’ultima.

In questo quadro è intervenuto l’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 il quale stabiliva: “I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. (articolo ora abrogato dall’art. 1, comma 704, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a decorrere dal 01 gennaio 2014).

L’indicazione della TARSU è esplicita e deve quindi ritenersi che il legislatore abbia consentito che i comuni possono mantenere almeno sino al 2013 sia il regime TARSU che quello della TIA.

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Obbligo di denuncia per l’occupazione dei locali

In riferimento alla TARSU è anche importante l’obbligo di denuncia dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

Precisamente, per tale norma prevede:

  • I soggetti di cui all’ 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o  detenzione,  denuncia  unica  dei locali ed aree tassabili siti nel territorio  del  comune.  La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali”.

In caso di mancanza di esatta denuncia delle aree occupate, assoggettabili a tassazione, il contribuente ha l’obbligo, ogni anno, di ricondurre a realtà le risultanze non veritiere riportate nei ruoli comunali, trattandosi di tributo a carattere periodico (Cass. n. 1334/2013; Cass. n. 26722/2016).

Quindi, la denuncia il termine del 20 gennaio previsto da tale articolo non può essere del 20 gennaio dell’anno in corso, ma, in realtà, il termine è il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’occupazione è iniziata (si veda CTP Napoli n. 919 del 31 gennaio 2018)

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Prescrizione quinquennale della TARSU

Per la Cassazione, oramai, consolidata per i pagamenti dei tributi locali si deve applicare la prescrizione l’art. 2948, n. 4, c.c.: “Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 42830/10).

Per la Cassazione, il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma, per tali tributi locali, che costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso, richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio), che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispettivo servizio venga erogato. E’ quindi un servizio continuativo/periodico che si paga annualmente, o in tempi minori (si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017). Inoltre, per le sentenze specifiche per la TARSU vai su [Prescrizione & Decadenza].

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