IrapRegione ed Enti Locali

IRAP al Professionista: non basta l’entità del reddito

Per l'abituale ed autonoma organizzazione non basta la valutazione dei costi e del solo reddito

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6439/2018, ha confermato il principio della non sufficienza dell’entità del reddito per imporre ad un professionista l’IRAP (si veda anche Cass. 1723/2018; Cass. n. 371/2017; Cass. SS. UU. n. 9451/2016; Cass. n. 11329/2016; Cass. n. 13038/2009; Cass. n. 3680/2007).

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La fattispecie

Un Dottore Commercialista presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso per l’IRAP. Visto il silenzio-rifiuto dell’Ufficio il Commercialista si rivolgeva alla CTP che accoglieva il suo ricorso.

La sentenza della provinciale veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate e la CTR della Lombardia riformava la sentenza statuendo la presenza dei requisiti dell’imposta IRAP, di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 446/1997. Quindi, per la Commissione Lombarda sussisteva “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata”.

Precisamente, la Commissione Regionale ha individuato i presupposti per l’imposta dalla semplice presenza un importante reddito del professionista.

Il Dottore ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR.

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La decisione

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ulteriormente confermato che, perché vi sia una abituale ed autonoma organizzazione, non è sufficiente la valutazione dei soli costi e del solo reddito del lavoratore autonoma. Necessario è, invece, valutare la natura di tali costi e, principalmente, l’utilizzo di beni strumentali per tale attività.

Precisamente, perché sussistano i presupposti dell’applicazione dell’IRAP, il professionista deve avere almeno uno di questi requisiti:

  • Una propria organizzazione autonoma;
  • Collaboratore, non occasionale (non per funzioni meramente esecutive), alle proprie dipendenze, con il quali collabora per la formazione del reddito (Cass. n. 371/2017 e Cass. 1723/2018);
  • Beni strumentali che non eccedano il minimo necessario ed indispensabile per la propria professione (Cass. n. 9451/2016);
  • Importanti costi, ma relativi al mantenimento della propria autonoma struttura (Cass. n. 11329/2016).

Non rileva, invece, il semplice reddito del professionista, anche se significativo: “posto che sembra affermare l’assoggettamento del professionista all’imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell’entità del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per sé non decisivo” (Cass. n. 13038/2009).

Quindi con l’ordinanza n. 6439/2018, la Cassazione ha confermato il principio: “secondo il quale l’entità del reddito prodotto non può costituire elemento decisivo che possa di per sé integrare il presupposto per l’applicazione dell’IRAP, omettendo di valutare se l’intera percezione dei compensi stessi”.

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