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Sulla prescrizione dei Tributi Statali e Locali

Solo per i Tributi locali vi sono 5 anni di prescrizione

La CTR Lazio n. 310 del 23 gennaio 2018, è molto interessante ed utile perché, finalmente, da’ un chiaro inquadramento alla problematica della prescrizione dei tributi distinguendoli tra quelli Statali e quelli locali (come ben illustrato anche sul nostro servizio on-line [Prescrizione & decadenza]).

Orbene, la CTR innanzitutto, richiamando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS. UU. n. 23397/2016), precisa che:

  1. la non impugnazione dell’atto tributario non comporta la trasformazione del termine prescrizionale nel termine ordinario decennale (l’atto tributario è diverso dalla sentenza di condanna passata in giudicato di cui all’art. 2953 c.c.);

  2. tale principio espresso dalla Suprema Corte riguarda “tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (CTR Lazio n. 310/2018).

Successivamente, ben specifica la distinzione tra Tributi Statali e Tributi Locali che deriva dalla loro realtà ontologica.

In sostanza, la CTR chiarisce che SOLO per i Tributi Locali è applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (“Si prescrivono in cinque anni : 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).

Essi “si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio ad esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi” (CTR Lazio n. 310/2018).

Quindi, i Tributi Locali hanno come presupposto la stessa obbligazione tributaria che viene ripetutamente “eseguita” annualmente.

Invece, per i Tributi Statali (Irpef, Ires, IVA, IRAP, eccetera) l’obbligazione tributaria nasce ogni anno.

L’art. 7, comma 1, D.p.r. n. 917/1986 (TUIR) prevede che:”L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”. Ecco il motivo per cui non è applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. . Quindi, per i Tributi Statali si applica l’art. 2946 c.c. (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, si veda anche CTR Lazio n. 1528 del 09 marzo 2018).

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