PenaleRavvedimento operoso

Reato Tributario: no patteggiamento se il debito non è pagato, anche con ravvedimento

Per aderire al patteggiamento si può pagare il debito con ravvedimento, ma per l'A.E. non è possibile

La Suprema Corte, con la sentenza penale n. 5448 del 12 gennaio 2018, ha confermato che, con le ultime modifiche dell’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 (introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 158/2015) non è più concesso all’imputato per reati tributari di accedere al rito penale alternativo del patteggiamento per poter richiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. n. 444 c.p.p., se non è stato pagato tutto il debito tributario, anche tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

ART. 13bis D.LGS. N. 74/2000

L’art. 13-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, in buona sostanza, prevede (fuori dai casi in cui è possibile l’applicazione dell’istituto della non punibilità) che le pene per i delitti tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

Al secondo comma, vi è altresì prevista la possibilità di accedere al patteggiamento (art. 444 c.p.p.), per tutti i delitti tributari. Per tale richiesta di applicazione della pena, però, è necessario che ricorra l’integrale pagamento del debito tributario, come indicato nel primo comma. Quindi, pure attraverso il ravvedimento operoso.

IL PATTEGGIAMENTO PENALE E PAGAMENTO CON IL RAVVEDIMENTO

Il possibile ravvedimento è la novità. in stretti termini, si prevede che il pagamento del debito, per accedere al patteggiamento, possa avvenire anche attraverso il ravvedimento operoso. Quindi, con l’esecuzione del ravvedimento prima dell’apertura del dibattimento penale è possibile accedere al patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p..

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare Ministeriale delle Finanze n. 180 del 1 aprile 1998 (ancora attuale e richiamata dall’Ufficio) ha escluso la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento anche per violazioni che comportano reati tributari.

Secondo l’Ufficio il ravvedimento ha come oggetto la possibilità di regolare errori ed omissioni, non comportamenti volutamente antigiuridici (delitti) che non derivano da errori o omissioni. Quindi per l’Agenzia non potrà mai esserci ravvedimento per quei debiti tributari che comportano reato. Di conseguenza il ravvedimento, per l’Ufficio, non è applicabile per la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

La Cassazione qui in commento, però, conferma ed ammette la possibilità di accedere alla richiesta di pena patteggiata anche con il pagamento del debito tributario tramite ravvedimento:”L’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, (…) stabilisce espressamente che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, ossia l’integrale pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (…) ovvero in presenza di ravvedimento operoso”(Cass. Pen. n. 5448 del 12 gennaio 2018).

APPLICABILITA’ DELLE MODIFICHE DELL’ART. 13-BIS NEI PROCEDIMENTI IN CORSO

Inoltre, sempre la Cass. Pen. n. 5448/2018 ha statuito che tali novità dell’art. 13-Bis, comma 2, sono applicabili anche ai processi penali in corso, visto che la novità legislativa trattasi di una disposizione processuale, visto che ha come oggetto una esclusione dell’istituto del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

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