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Professionista: l’Agenzia non può considerare come reddito i prelievi bancari

La presunzione legale relativa dell'Ufficio non è applicabile per i prelievi

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 8266 del 04 aprile 2018, consolida il proprio orientamento relativo ai prelievi bancari del Professionista.

In sostanza, viene confermato il principio della Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014: non è più proponibile l’equiparazione tra attività d’impresa e attività del professionista, quindi i PRELIEVI dal conto del lavoratore autonomo non sono presuntivamente considerati ricavi.

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La fattispecie

Un professionista impugnava un avviso di accertamento basato su accertamenti bancari. Per l’Ufficio diverse movimentazioni risultanti dal conto bancario dell’accertato risultavano dubbie e non giustificate.

Per gli accertatori tali versamenti e prelevamenti in conto, attraverso lo strumento della presunzione legale relativa devono essere considerati maggior reddito e quindi oggetto di imposta.

La Ctp e la Ctr, in parte (erano due le annualità accertate: 2004 e 2005), accoglievano le ragioni del professionista.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ricorreva in Cassazione per error in iudicando. Per l’Ufficio la Ctr ha mal applicato le disposizioni dell’art. 32, comma 1, n. 2, D.p.r. n. 600/1973, applicabile ratio temporis, sulla presunzione legale relativa.

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La questione sottesa: la presunzione legale relativa

Tale art. 32, comma 1, n. 2, D.p.r. n. 600/1973 ha in sé una presunzione legale relativa. In altri termini, l’Ufficio deve solo dare prova dei presupposti richiesti dalla norma (“dati ed elementi attinenti rapporti ed alle operazioni” bancarie “acquisiti e rilevati”) e le conseguenze di essi sono già stabilite dalla legge (considerati ricavi o compensi oggetto d’imposta). Tuttavia, essendo una presunzione relativa, la stessa può essere superata con prova contraria (documentale) prodotta dal contribuente (vedi anche Cass. 16472/2008).

Quindi per l’Ufficio, gli accertatori dovevano solamente provare che i VERSAMENTI ed i PRELEVAMENTI del conto del professionista non erano giustificati come somme escluse dal reddito. L’onere di provare, invece, che tali somme (VERSAMENTI e PRELEVAMENTI) non dovevano essere considerate per la determinazione del reddito, o che con esso non avevano rilevanza, rimaneva in capo al contribuente.

Tuttavia, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014, tale presunzione legale relativa dell’Agenzia delle Entrate è stata sradicata, almeno per i professionisti e per i PRELEVAMENTI.

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La sentenza della Corte Costituzionale

La Consulta, con la sentenza n. 228/2014, ha stabilito l’incostituzionalità di tale art. 32, comma 1, n. 2 del D.p.r. n. 600/1973, ratio temporis, in due elementi:

  1. non vi è più equiparazione tra attività d’impresa ed attività professionale;

  2. il professionista non è obbligato a provare i PRELEVAMENTI dal conto (è incostituzionale la presunzione legale relativa di maggior compensi desumibili dai prelevamenti effettuati dal titolare di reddito di lavoro autonomo).

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La decisione della Corte di Cassazione

Quindi, per la Cassazione NON vi è in capo all’Ufficio la presunzione legale relativa sui PRELEVAMENTI effettuati dal professionista sul proprio conto.

Sarà, pertanto, onere dell’Agenzia delle Entrate “provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendo dei ricavi” (Cass. Ord. n. 8266/2018). Indifferentemente che i prelevamenti siano stati fatti in contanti, oppure non siano stati effettuati in contanti.

Invece, rimane in capo all’Ufficio la presunzione legale relativa sui VERSAMENTI effettuati dal professionista sul proprio conto.

In tal caso, sarà onere del contribuente dare analitica prova che di tali operazioni bancarie “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che hanno rilevanza allo stesso fine” (Cass. Ord. n. 8266/2018; si veda anche Cass. n. 7277/2018; Cass. n. 2432/2017; Cass. n. 12779/2016; Cass. n. 20251/2015; Cass. n. 23041/2015; CTR Toscana n. 2015/2017; CTP Ancona n. 281/2014)

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