Agenzia delle Entrate RiscossioneNotificaSostituzione Processuale

Tardiva notifica cartelle, si può non chiamare in giudizio l’ex-Equitalia

E' corretto eccepire la non notifica di cartelle solo contro l'Ufficio delle Entrate

La Suprema Corte, con l‘Ordinanza n. 10019 del 24 aprile 2018, ha confermato il proprio orientamento in caso di contestazione di difetto di notifica delle cartelle di pagamento.

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La fattispecie

Un contribuente contestava diverse cartelle di pagamento per assenza della loro notifica, solamente contro l’ente creditore: Agenzia delle Entrate. Non invocava in giudizio anche l’ente riscossore (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

La CTP rigettava il ricorso perché proposto verso un soggetto NON legittimato passivo a difendersi sulla contestazione della notifica delle cartelle. Per la CTP doveva essere chiamato in giudizio l’ente riscossore.

Il ricorrente formulava appello e la CTR lo accoglieva statuendo che era corretto aver citato in giudizio solamente l’Agenzia delle Entrate e non anche il riscossore. E’ sempre l’Agenzia delle entrate il titolare del credito portato dalle cartelle e contestato, quindi lui è legittimato a stare in giudizio per resistere alle contestazioni del ricorrente sulla notifica delle cartelle. Nel caso l’Agenzia delle Entrate può lei stessa chiamare in giudizio il riscossore (art. 39 D.Lgs. n. 112/1999).

L’Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione con un unico motivo: i motivi di contestazione sulla mancata notifica delle cartelle sono relativi all’opera dell’ente riscossore e solamente quest’ultimo può essere legittimato passivo nel relativo processo.

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La decisione

Orbene, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10019/2018, come sopra anticipato, ha confermato la possibilità (anzi la legittimità) di convenire in giudizio solo l’Agenzia delle Entrate, perché è l’unico titolare del credito contestato e portato dalla cartelle di pagamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è solamente un esecutore di tali pretese. Non è il legittimato titolare delle credito.

Precisamente: “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorte necessario” (Cass. Ord. n. 10019/2018, si veda anche Cass. n. 22729/2016; Cass. n. 27776/2017; Cass. n. 7278/2017; Specifica e recente su INPS: Tribunale Velletri, Sez. Lavoro n. 207/2018).

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