Rottamazione cartelle: la quarta rata è spostata a luglio 2018
La legge di conversione del dicembre 2017 ha spostato la quarta rata della prima rottamazione

Come noto l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 ha introdotto la PRIMA ROTTAMAZIONE CARTELLE (vedi news del 25/11/2016).
A tela rottamazione è susseguita una successiva, introdotta con il D.L. n. 148/2017.
Orbene, in fase di conversione di tale Decreto Legge della seconda Rottamazione Cartelle, il Legislatore ha spostato la scadenza della quarta rata della PRIMA ROTTAMAZIONE CARTELLE.
Ora la quarta rata non la si deve pagare a fine aprile 2018, ma a fine luglio 2018 (si veda art. 6. comma 3, let. B, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 1, D.L. n. 148/2017, come modificato dalla Legge n. 172/2017).
Quindi, il contribuente che ha aderito alla PRIMA ROTTAMAZIONE CARTELLE non dovrà pagare la quarta rata a fine aprile ma a fine luglio 2018
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Per pagare la rata “spostata” a luglio 2018, si può utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza con la data di fine aprile 2018. Il bolettino è sempre quello ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata. Salvo nuove comunicazioni del Riscossore.
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Quindi le caratteristiche della PRIMA ROTTAMAZIONE CARTELLE sono:
Fattispecie | Condizione | Precisazioni |
Campo di applicazione della rottamazione |
Carichi affidati al Riscossore dal 1.1.2000 – al 31.12.2016 |
Non rileva la notifica della cartella |
Scadenze |
Entro il 21 APRILE 2017 si doveva presentare il modulo. |
Al fine di mettere a conoscenza il contribuente dei carichi affidati, entro fine febbraio 2017 |
Rate da corrispondere | n. 5 con l’obbligo di versare il 70% nel 2017 (luglio, settembre e novembre 2017) ed il 30% nel 2018 (aprile LUGLIO e settembre 2018) |
Chi già sta corrispondendo pagamenti dilazionati con il Riscossore doveva aver corrisposto tutte le rate dal 01.10.16 al 31.12.16 (si veda però le caratteristiche della Rottamazione BIS, news 30/11/2017) |
Esclusioni |
Le casistiche indicate all’art. 6. c. 10, D.L. 193/2016 |
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Oggetto rottamazione |
Tributi/Contributi e interessi di ritarda iscrizione a ruolo nonché aggio |
Aggio calcolato sulle sanzioni, sui Tributi/Contributi e interessi di ritardata iscrizione a ruolo |
Contenziosi pendenti |
Con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso |
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Scelta delle partite da rottamare |
Scelta della definizione delle singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella cartella o nell’atto affidato al Riscossore
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