Notifica PEC

Cassazione a Sezioni Unite: la PEC può avere file con estensione “.pdf”

Anche se il file è in ".pdf" serve sempre la firma digitale

La Suprema Corte nel rispondere all’ordinanza interlocutoria della Sezione 6 della (Ordinanza n. 20672 del 31/08/2017), in considerazione delle diverse pronunce contrastanti della Cassazione sull’argomento, ha precisato che la notifica tramite PEC è legittima se allegato vi è un documento digitale con estensione “.pdf”.

La questione è la seguente: è possibile inviare un atto processuale (nonché anche la relativa procura alle liti) tramite PEC con allegato un file che presenta, indistintamente, l’estensione “.p7m” oppure “.pdf”? (Cass. SS. UU. n. 10266 del 27 aprile 2018) .

Per il Supremo Consesso la notifica di atti processuali tramite PEC (nonché anche la relativa procura alle liti) è legittima ed efficacie sia se il file allegato ha estensione “.p7m”, oppure “.pdf”.

Tuttavia la circostanza dirimente è, ovviamente, la presenza della firma digitale.

In buona sostanza, una documento cartaceo (quindi analogico) per la sua conversione in un documento digitale necessita che sempre ci sia una firma digitale. Non può esistere documento analogico trasformato in documento digitale senza apposita firma digitale.

Orbene, tale firma digitale sulla trasformazione di un documento analogico, secondo la Suprema Corte, può avvenire con appositi software che creano :

  • la firma digitale in formato “CADES” (CMS Advanced Electronic Signatures), il file generato si presenterà con estensione “.p7m”;

  • la firma digitale in formato “PADES” (PDF Advanced Electronic Signatures), il file generato si presenterà con la nota estensione “pdf” (si veda anche C. di St. n. 5504 del 27/11/2017).

Tali due estensioni hanno però delle problematiche:

  • il file con firma “CADES” (“.p7m”) si necessita di software complessi per essere aperti e di non facile utilizzo. Tuttavia, l’estensione “.p7m”, con cui si presenta il file trasformato, è certezza della presenza di una firma digitale.

  • il file con estensione “PADES” (“pdf”) è apribile con quasi ogni tipo di programma, ma non da’ l’immediata comprensione della presenza della necessaria firma digitale (la firma digitale del file con estensione “PADES” può essere presente sia in un semplice documento “.pdf”, sia in un documento con estensione “.pdfA”).

Si ricorda che la firma digitale rappresenta le caratteristiche inalienabili previste dalla normativa di riferimento e dall’Agenzia per l’Italia Digitale:

  1. autenticità (garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento);

  2. integrità (assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione);

  3. non ripudio (attribuisce validità legale al documento).

Pertanto, si ripete, l’assenza di firma digitale in un file con estensione “.pdf” comunicato con PEC esclude le essenziali ed inalienabili caratteristiche del documento, perché sia considerato legittimo e valido.

Sarà, quindi, un problema per i Giudici capire se il file in “.pdf” spedito con PEC abbia oppure non abbia tale firma digitale. Dovrà, obbligatoriamente, essere attivata una Consulenza tecnica.

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