Cartelle di pagamentoInteressiMotivazione atti

Illegittima la cartella se gli interessi, ivi indicati, non sono motivati

Interessi non motivati nel loro calcolo sono illegittimi

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 10481 del 3 maggio 2018, ha confermato il proprio orientamento sulla illegittimità della cartella, se non è indicato il calcolo degli interessi.

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La fattispecie

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento successiva ad avviso di accertamento divenuto definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato.

La CTR annullava la cartella di pagamento limitatamente alla somma indicata per la pretesa degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione, perché riteneva tale sentenza illegittima nella parte in cui pretende che nella cartella siamo indicate motivazioni specificanti i calcoli che hanno portato alla quantificazione della somma richiesta per gli interessi. Tuttavia, la formazione della cartella di pagamento è rigidamente delimitata dal modello approvato dal Ministero, anche per gli interssi.

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La decisione

La Suprema Corte afferma e precisa che il proprio orientamento è teso a garantire il diritto di difesa del contribuente, anche per il calcolo degli interessi.

Pertanto, il Fisco deve motivare le pretese oggetto della cartella in modo tale che il contribuente ne possa controllare la regolarità. Tale principio vale anche per il computo degli interessi e nulla rileva che la cartella di pagamento rispetta il rigido modello ministeriale. Il Contribuente deve sempre essere “in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi” (Cass. Ord. n. 10481/2018).

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Osservazioni

Gli interessi presenti della cartella, che possono essere di diversi tipi:

  • ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.p.r. n. 602/1973, clicca qui per calcolarli gratuitamente);

  • interessi per dilazione di pagamento (art. 21 D.p.r. n. 602/1973);

  • interessi di mora (art. 30 D.p.r. n. 602/1973).

Inoltre, in caso di contestazione della cartella di pagamento, in riferimento a tali interessi, è cosa buona contestare:

  • la mancata indicazione del calcolo degli stessi, per tutela del diritto di difesa del contribuente (come indicato nella sopra indicata sentenza);

  • interamente la cartella stessa perché immotivata e, quindi, in violazione dell’art. 6, comma 1, Legge n. 212/2000.

Infine, si segnala che quanto espresso nella sopra indicata sentenza è contrastante con il consolidato principio della stessa Suprema Corte. Quest’ultima cassava la cartella (anche in parte) per difetto di motivazione solamente se l’atto impugnato (la cartella) era il primo atto comunicato al contribuente.

Nel caso in cui la cartella era preceduta da un avviso di accertamento, come nel caso sopra descritto, la cartella poteva avere un grado di motivazione più “attenuato” e quindi non serviva la rigida indicazione degli interessi già presenti nel presupposto avviso di accertamento . E’ quindi probabile che gli interessi cassati fossero solo quelli di mora.

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