Cartelle di pagamentoNotifica

Notifica cartella, non basta che l’agente notificatore effettui più accessi

Assenza assoluta e assenza relativa, il notificatore deve fare ricerche

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 8478 del 06 aprile 2018, ha precisato, nonché chiarito, la circostanza in cui la cartella non può essere notificata, perché non si trova il destinatario.

In buona sostanza, nel caso in cui l’agente notificatore, nell’atto di consegnare la cartella, non trova il destinatario (o altre persone autorizzate al ritiro ex art. 139 c.p.c.), deve valutare una delle due circostanze:

  • assenza assoluta: il destinatario non è lì residente e non è possibile individuare o ricercare in loco la sua residenza. Inoltre, all’anagrafe comunale non risulta lì residente (irreperibilità).

  • assenza relativa: il destinatario è lì residente come da certificato anagrafico del comune, ma nell’atto della notifica è momentaneamente assente (semplice assenza).

Nel primo caso, l’agente notificatore deve eseguire le modalità indicate nell’art. 60, comma 1, let, e) del D.p.r. n. 600/1973:

  1. depositata presso la Casa Comunale dell’avviso di tentata notifica dell’atto;

  2. affissione dell’atto da notificare presso l’albo Comunale e deposito dello stesso;

  3. NON VI SARA’ alcun invio di raccomandata informativa e la notifica si considera compiuta dopo 8 giorni dall’affissione.

Nel secondo caso (assenza semplice o relativa), l’agente notificatore deve eseguire le modalità indicate nell’art. 140 c.p.c.:

  1. immissione di avviso di tentata notifica dell’atto in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario;

  2. affissione dell’atto presso l’albo Comunale e deposito dello stesso;

  3. invio di raccomandata informativa, contente l’avviso di tentata notifica dell’atto sempre alla residenza del destinatario;

  4. la notifica sarà compiuta dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, oppure dalla ricezione della stessa se anteriore (Cass. 4049/2018 e Cass. 683/2018).

Orbene, la scelta tra le 2 modalità di notifica non è cosa senza conseguenze.

Nel caso in cui il destinatario fosse solo momentaneamente assente nell’atto della consegna e l’agente notificatore ritenesse che lì vi fosse irreperibilità del contribuente (assenza assoluta), quest’ultimo non avrà mai conoscenza della notifica della cartella. Si ricorda che l’unico atto posto in essere dal notificatore sarà il deposito dell’atto in Comune. Non vi sarà nessun invio di raccomandata informativa dell’avviso.

E’ anche per tale ragione che la Suprema Corte ha sempre imposto che l’agente notificatore debba dare atto (nella relata di notifica) delle ricerche in loco e presso l’anagrafe comunale prima di poter dichiarare che lì il Soggetto è irreperibile (Cass. n. 8478/2018 e Cass. n. 2877/2018; Cost. 258/2012).

Non è sufficiente che il notificatore abbia tentato più volte la notifica senza trovare il destinatario. Lo stesso potrebbe essere stato più volte solo temporaneamente assente.

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