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Dilazione con il fisco, non interrompe la prescrizione perchè ha il solo fine di arrestare il Riscossore

La dilazione corrisposta parzialmente non interrompe la prescrizione neppure per l'INPS

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 13506 del 29 maggio 2018, ha confermato il proprio orientamento: il pagamento parziale di dilazione accettata dal Riscossore non è acquiescenza del debito e non interrompe la prescrizione, neppure per le pretese dell’INPS. Tale principio possiamo, oramai, considerarlo consolidato per la Suprema Corte.

Diverse sono state le pronunce, anche recenti, che lo confermano (si veda news del 5 aprile 2017; del 19 luglio 2017; del 5 gennaio 2018).

Tuttavia, la sentenza qui in commento ha aggiunto che la dilazione (salvo espressa volontà contraria del contribuente), è emessa solamente per arrestare le azioni del Riscossore (in particolar modo se subito dopo viene formulato ricorso).

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La fattispecie

Una società di capitali formulava opposizione avanti al Giudice del Lavoro verso diverse intimazioni di pagamento, con oggetto pretese contributive dell’INPS.

La ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995, forte anche della pronuncia della Cassazione SS. UU. n. 23397/2016. Tale solenne sentenza statuiva la prescrizione in 5 anni per i diritti contributivi e la non conversione di tale termine prescrizionale breve in quella decennale per la non impugnazione della cartella 8 è necessario che vi sia una sentenza passata in giudicato).

Il tribunale e poi la Corte d’Appello davano ragione alla Società ricorrente sulla prescrizione delle obbligazioni contributive e sulla non interruzione del termine quinquennale di prescrizione in quello decennale.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello, formulava ricorso per Cassazione prima l’Agente della riscossione e poi anche l’INPS. Resistenza la Società contribuente.

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La decisione

Come sopra anticipato la Cassazione, con la Ordinanza n. 13506/2018, ha rigettato il ricorso dell’Agente della Riscossione e dell’INPS, confermando la decisione della Corte d’Appello.

Il Supremo Consesso non si è discostato dal principio espresso dalle Sezioni Unite, con la Sentenza n. 23397/2016, ed ha precisato:

  • la dilazione con il Fisco, parzialmente corrisposta, non è accettazione del debito capace di interrompere la prescrizione. Solamente “l’atto di riconoscimento del debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto quando abbia finalità diverse (…) a conferma di una diversa volontà del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva valere l’intervenuta prescrizione (Cass. Ord. n. 13506/2018).

  • alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventuale previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Ord. n. 13506/2018).

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