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E’ incostituzionale limitare l’opposizione contro il Pignoramento del Riscossore

L'art. 57, comma 1, let. a) D.p.r. n. 602/1973 è incostituzionale

La Corte Costituzionale, poche ora fa, ha depositato la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, con la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 57, comma 1, let. a), del D.p.r. n. 602/1973, perché in contrasto agli artt. 24 e 113 Cost.

Tale art. 57, comma 1, let. a) espressamente impediva al contribuente, che subiva un pignoramento del Riscossore, di contestare il diritto del Fisco ad eseguire tale pignoramento. Il Cittadino verso il pignoramento ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973 non aveva alcuna possibilità di formulare opposizione all’esecuzione.

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Le norme in questione

Tale articolo art. 57, comma 1, let. a) stabilisce:

  • (Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) Non sono ammesse: a)le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.

 

L’art. 615, comma 2, c.p.c., invece, prevede la possibilità del debitore, che subisce un pignoramento, di contestare, non il merito del credito eseguito, ma “le modalità” con cui il creditore esegue tale suo credito. Appunto può formulare opposizione all’esecuzione del creditore, già iniziata. Precisamente:

  • Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

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La fattispecie oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale

La questione di illegittimità costituzionale dell’art. art. 57, comma 1, let. a), del D.p.r. n. 602/1973 è stata sollevata da due Tribunali.

Entrambi relativamente sulla contestazione (art. 615 c.p.c.) del diritto ad eseguire il pignoramento del fisco con le modalità dell’art. 72Bis D.p.r. n. 602/1973:

  • Il Tribunale di Sulmona faceva rilevare l’incostituzionalità di tale art. 57, considerando l’illegittimità della notifica, tramite raccomandata, dell’atto di pignoramento;

  • Il Tribunale di Trieste, invece, sollevava la questione di incostituzionalità dell’art. 57, in relazione dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 (sospensione dell’esecuzione per 120 giorni).

La Consulta dichiara inammissibili le questioni poste dal Tribunale di Sulmona, ma, invece, accetta le questioni rilevate dal Tribunale di Trieste.

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La questione relativa alla Giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale)

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, let. a), del D.p.r. n. 602/1973 è relativamente delimitata dalla giurisdizione del Tribunale, distinta da quella del Giudice Tributario.

Orbene, l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce la giurisdizione al Giudice Tributario qualora la contestazione è relativa ad avvisi di accertamento, cartelle di pagamento ed ad intimazione di pagamento. Quindi, fino all’intimazione di pagamento le eventuali contestazioni devo essere mosse avanti le Commissioni Tributarie Provinciali. Per gli atti successivi, come il pignoramento, la giurisdizione è del Tribunale.

Ma vi è di piu.

La Cassazione con diverse sentenza (Cass. Sez. Un. n. 13913/2017 e Cass. Sez. Un. n. 22080/2017) ha precisato che sussiste ulteriormente la giurisdizione del Giudice Tributario, anche nel caso in cui si impugni l’atto di pignoramento del Riscossore. Precisamente, vi è tale situazione qualora l’atto di pignoramento del Riscossore è il primo atto notificato al cittadino (la precedente cartella ed intimazione di pagamento mai viene notificate al contribuente, per qualsiasi motivo: cambio residenza, errore nell’invio della raccomandata eccetera).

In altri termini, se l’atto di pignoramento è il primo atto ricevuto dal contribuente, solamente contro di esso sarà possibile la contestazione delle pretese tributarie, che sono, appunto, di competenza delle Commissioni Tributarie, non del Tribunale.

E’ questa la delimitazione da considerare per la sentenza della Consulta.

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La decisione

La Corte Costituzionale, quindi, ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a) del D.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui “non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del D.p.r. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile” (Cost. n. 114 del 31 maggio 2018).

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