Dilazionirateazioni

La dilazione con Agenzia Entrate-Riscossione blocca la possibilità dell’impugnazione

Dalla rateazione con il fisco vi è conoscenza delle cartelle ed inizia il termini per impugnarle

La Suprema Corte, con l’ordinanza n, 16098 del 18 giugno 2018 ha precisato il proprio orientamento in riferimento all’istanza di dilazione accettata dal Riscossore e la possibile impugnazione delle cartelle oggetto di tale rateazione.

Orbene, subito si precisa che la Suprema Corte non ha modificato il proprio orientamento in riferimento al principio: la dilazione con l’Agente della riscossione (pagata parzialmente) non interrompe la prescrizione dei debiti tributari.

Inoltre, la pronuncia qui in commento ha confermato che la dilazione NON è acquiescenza né riconoscimento.

Ha tuttavia precisato che la dilazione accordata dal Riscossore può comportare una forma di conoscenza delle cartelle, anche se mai regolarmente notificate al contribuente.

In altri termini, dalla richiesta di dilazione con l’Agente della riscossione DECORRONO i termini di impugnazione (60 avanti il Giudice Tributario o 40 avanti al Giudice del Lavoro) e se formulato ricorso successivamente lo stesso è inammissibile.

Precisamente: “se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incomprensibile con l’allegazione del contribuente di non aver ricevuto notifica delle cartelle(Cass. n. 16098/2018).

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