La Cassazione ci ripensa: la rateazione non impedisce l’impugnazione
La dilazione con il Fisco non interrompe la prescrizione e non è acquiescenza

La Suprema Corte, sezione 5, con l’Ord. n. 14945 del 08 giugno 2018, esprime un principio opposto a quello espresso dalla Sez. 6 con l’Ordinanza n. 16098/2018.
Ritornata sulla complessa questione della rateazione richiesta all’Agente della Riscossione la Suprema Corte ha affermato che tale dilazione NON è di ostacolo per una successiva impugnazione delle cartelle dilazionate.
Precisamente, il Supremo Consesso ha statuito che: “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siamo scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. n. 14945/2018)
*****
I punti fermi della Cassazione sulla dilazione
Quindi, considerando le recenti pronunce della Cassazione, possiamo inquadrare alcuni punti fermi e univoci:
-
la dilazione non interrompe la prescrizione (sia per Tributi, sia per Contributi), se NON del tutto corrisposta; salvo che il Contribuente non abbia espressamente precisato che il pagamento di alcune rate era a solo titolo di pagamento parziale (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. 13506/2018; Cass. n. 18/2018; Cass. n. 7820/2017);
-
La dilazione non è accettazione del debito e/o acquiescenza del debito (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. n. 3347/17; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 2197/15; CTR Toscana n. 1745/17; Cass. 6820/16; Cass. n. 22726/16; C. di Stato Ud. Ple. n. 15/13; C di St. n. 4521/13).
*****
Punto dubbio della Cassazione
Dati per certi i 2 punti sopra indicati (in riferimento alla dilazione con il Fisco e l’istituto della prescrizione), rimane, quantomeno incerto, se la dilazione comporti, oppure non comporti, conoscenza delle cartelle rateizzate. Ciò considerando anche il contrasto delle due ultime pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 14945/2018 e Cass. n. 16098/2018.
Per meglio comprendere la questione è opportuno un esempio.
Se un contribuente nel 2012 formulava una dilazione con la Ex Equitalia, ma non la rispettava, tale rateazione non interrompe la prescrizione e non è prova della accettazione del debito (come sopra illustrato).
Tuttavia, tale pagamento dilazionato può essere una forma di conoscenza delle cartelle rateizzate.
Potrebbe, quindi, fare decorrere dal 2012 i 60 giorni per l’impugnazione delle cartelle, mai ricevute. Quindi, oggi (2018), un ricorso fondato sugli estratti di ruolo per fare annullare le cartelle oggetto della dilazione (si ripete cartelle MAI notificate al contribuente) potrebbe rischiare di essere dichiarato inammissibile.