Interessiiscrizione a ruoloSanzioni

Niente interessi sulle sanzioni

Il divieto vale per tutte le tipologie di interessi

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018, ha statuito il principio che le sanzioni tributarie non si possono applicare sugli interessi, in particolare sugli quelli per dilazione.

*****

La fattispecie

Un contribuente richiedeva all’Agente della riscossione istanza di dilazione ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973. La richiesta di dilazione veniva accolta, ma il contribuente si lamentava che gli interessi di dilazione erano stati calcolati anche sulle sanzioni tributarie.

Veniva impugnato il decreto di accettazione dell’istanza di dilazione avanti la CTP di Napoli. Quest’ultima, però, dichiarava inammissibile il ricorso perché avanti al Giudice Tributario non è ammessa l’impugnazione del provvedimento che accoglie la dilazione (art. 19 D.Lga. n. 546/1992).

In fase d’appello la CTR riformava la sentenza provinciale è dichiarava il ricorso ammissibile, nonché fondato perché gli interessi su sanzioni non sono ammessi dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (“La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”).

Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il Riscossore.

*****

I tipi di interessi

Nella fase della riscossione dei tributi la normativa prevede diverse tipologie di interessi:

  • Interessi di mora

    Sono previsti dall’art. 30 del D.p.r. n. 602/1973 e decorrono dal termine dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

    Essi sono calcolati “con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

    Precisamente il tasso di tali interessi di mora è:

    – dal 1/10/2009 al 1/10/2012 il tasso era del 6,8358%;

    – dal 1/10/2012 al 1/05/2013 il tasso era del 4,5504%;

    – dal 1/05/2013 al 1/05/2014 il tasso era del 5,2233%;

    – dal 1/05/2014 al 14/05/2015 il tasso era del 5,14%;

    – dal 15/05/2015 al 14/05/2016 il tasso era del 4,88%;

    – dal 15/05/2016 al 14/05/2017 il tasso era del 4,13%;

    – dal 15/05/2017 al 14/05/2018 il tasso era del 3,50%

    – dal 15/5/2018 il tasso è del 3,01%.

  • Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

    Sono previsti dall’art. 20 D.p.r. n. 602/1973 e sono dovuti, in buona sostanza, perché il Fisco ha iscritto a ruolo i debiti fiscali precedentemente comunicati al contribuente (ad esempio con il cosiddetto avviso bonario).

    Essi sono nella misura:

    – del 5% annuo fino al 30 giugno 2003;

    – del 2,75% annuo a decorrere dal 1 luglio 2003 al 30 settembre 2009 (ex art. 3, comma 1, D.M. 27 giugno 2003);

    – del 4% annuo a decorrere dal 1 ottobre 2009 (ex art. 2, comma 1, D.M. 21 maggio 2009).

    Per calcolare tali interessi di una cartella che hai ricevuto, clicca qui.

  • Interessi per per dilazione di pagamento

    Sono previsti dall’art. 21 D.p.r. n. 602/1973. Tali interessi sono dovuti perché il debito è stato dilazionato.

    Essi sono nella misura:

    – al 6% annuo fino al 30 giugno 2003;

    – al 4% annuo a decorrere dal 1 luglio 2003 al 30 settembre 2009 (ex art. 4, comma 1, D.M. 27 giugno 2003);

    – al 4,5% annuo a decorrere dal 1 ottobre 2009 ad oggi (ex art. 3, comma 1, D.M. 21 maggio 2009).

*****

La decisione della Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione è importante perchè allarga, espressamente, il divieto previsto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (“La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”) anche agli interessi per dilazione ex art. 21 D.p.r n. 602/1973. Prima era certo che le altre tipologie di interessi non si potevano calcolare per le sanzioni tributarie.

La Suprema Corte ha quindi statuito che: “Sennonchè, l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – che stabilisce testualmente: “ La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. Interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. L’art. 2 comma 3 del d.lgs. 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”; ne consegue che, in caso di rateazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora” (Cass. n. 16553/2018).

Articoli Correlati

Back to top button