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Niente incostituzionalità della raccomandata con la cartella, ma va inviata la CAN

La cartella notificata con posta è costituzionale ma serve anche la raccomandata informativa

Con la nostra news del 05 maggio 2017, davamo atto che la CTR della Lombardia, con provvedimento del 22 novembre 2016, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla possibilità per il Riscossore di notificare le cartelle, tramite raccomandata.

Precisamente, la CTR lombarda dubitava della legittima costituzionalità:

  1. se la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dal Riscossore, anche se quest’ultimo non è un pubblico ufficiale, ma un semplice esattore;

  2. se, in caso di consegna della cartella a soggetto diverso dal destinatario, il Riscossore debba obbligatoriamente inviare una ulteriore raccomandata al destinatario (raccomandata informativa) per avvisare che la cartella è stata consegnata ad altro soggetto;

  3. essendo, appunto, già previsto tale obbligo di notifica della raccomandata informativa (art. 7 L. n. 890/82, prima della modifica della Legge di Stabilità 2018) nel caso in cui l’Agente notificatore (Pubblico Ufficiale), che decide di notificare tramite posta, faccia recapitare la cartella a soggetto diverso dal destinatario, allora è incostituzionale non prevedere tale invio della raccomandata informativa anche nel caso in cui lo stesso Riscossore decida di spedire “subito” la cartella tramite posta.

Orbene, la Consulta, con la sentenza n. 175 del 23 luglio 2018 (dopo aver respinto le eccezioni di illegittimità) ha dichiarato infondate le doglianze della CTR, ma ha introdotto un principio importante in caso di notifica diretta della cartella tramite posta. L’obbligo, cioè, di inviare il CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica).

L’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 e le diverse notifiche del Riscossore

Per meglio comprendere la sentenza della Corte Costituzionale qui in commento, è necessario fare alcune precisazioni sulle modalità di notificare della cartella di pagamento:

a) Tramite l’attività di un soggetto “indipendente” dell’Agente notificatore. Lui è un pubblico ufficiale e si occuperà di prendere in consegna la cartella e notificarla personalmente al destinatario. Le attività da lui svolte hanno fede pubblica, quindi non sono contestabili se non con un particolare processo che si chiama Procedimento per querela di falso. Questa è la FORMA ORDINARIA di notifica ed è prevista dalla PRIMA parte del primo comma dell’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 (vedi news del 05/07/2017).

b) La cartella può essere notificata “direttamente” dal Riscossore, cioè non vi è la interposizione del sopra indicato Agente notificatore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione direttamente invierà la cartella con la raccomandata. Questa è la FORMA SPECIALE di notifica ed è prevista dalla SECONDA parte del primo comma dell’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 (vedi news del 05/07/2017).

c) Vi è una modalità intermedia alle prime due. L’Agente notificatore decide di notificare la cartella lui stesso tramite posta raccomandata. In tal caso è lo stesso Pubblico ufficiale che attesterà nella relata della cartella la scelta della spedizione con raccomandata, il numero di raccomandata, l’Ufficio Postale di spedizione. Per tale modalità (come sopra anticipato) art. 7 L. n. 890/82 (prima della modifica della Legge di Stabilità 2018), imponeva l’invio della raccomandata informativa se il soggetto a cui la raccomandata spedita dall’Agente notificatore veniva recapitata da soggetto di verso dal destinatario (tipo custode, moglie, figlio, dipendente eccetera).

La pronuncia della Corte Costituzionale

Orbene, precisato quanto sopra, sarà possibile schematizzare la decisione della Corte.

  1. Per la Consulta la possibilità di notifica “diretta” con raccomandata è legittima perchè prevista dall’art. 14 Legge. n. 890/1982 (per la Consulta tale disposizione si applica sia per le notifiche dell’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 – cartelle di pagamento -, sia per le notifiche ex art. 60 D.p.r. n. 600/1973 – degli avvisi di accertamento -);

  2. Il riscossore è un soggetto pubblico come l’Agente notificatore (anche perchè è il depositari del ruolo). Per tale motivo può legittimamente notificare con modalità “dirette” le cartelle, senza la presenza dell’Agente notificatore;

  3. La previsione dell’art. art. 7 L. n. 890/82 (prima della modifica della Legge di Stabilità 2018) non si applica per la notifica diretta, perchè si seguono le disposizioni proprie (del servizio postale: Decreto Ministeriale del 9 aprile 2001).

  4. Nel caso di notifica diretta ed il consegnatario è soggetto diverso dal destinatario, la Consulta sembra far trasparire la necessità dell’invio del CAN.

E’,quindi, necessario ben chiarire tale ultimo punto.

La Sentenza (da pagina 12 della sentenza) individua una distinzione tra conoscenza effettiva della notifica e conoscenza legale di tale notifica.

Si consideri che il sistema delle notifiche degli atti tributari garantisce il fondamentale diritto del destinatario della notificazione di essere posto in condizioni di conoscere, in modo effettivo e senza particolari e complesse ricerche, il contenuto dell’atto comunicato (art. 6 Legge n. 212/2000 Corte Cost. n.346/1998). Vi è, quindi, l’obbligo per la Amministrazione Finanziaria (cioè anche il Riscossore) di assicurare tale effettiva conoscenza. Non è sufficiente una conoscenza legale. Serve una conoscenza che non rispetti, in buona sostanza, solo i requisiti formali delle procedure previste dalla legge, ma che dia certezza di una reale conoscenza della cartella al suo reale destinatario.

Ecco perchè la Consulta tratta della necessità che, in caso di notifica diretta della cartella, venga spedito il CAD (pagina 10 della sentenza), se il ricevente l’atto sia persona diversa dal destinatario.

In riferimento alle notifiche di atti processuale sono diverse le norme che richiedono tale effettiva conoscenza della notifica:

  • art. 140 c.p.c. (in caso di assenza relativa);

  • art. 8 Legge. n. 890/1982;

  • art. 60 let. B-bis) D.p.r. n. 600/1973;

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015.

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